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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 124

favorevole all’includibilità di detti reati si sia formato in modo forzato e innaturale,
più per l’esigenza di non lasciare scoperta una grossa fetta di attività criminosa, che
per un intimo convincimento giuridico. Sia nel 19922 che nel 20073, infatti, la Su-
prema Corte ha ribadito con forza come un reato di natura tributaria non potesse
mai portare a un arricchimento patrimoniale, quanto piuttosto a un più semplice
risparmio, teso ad evitare un depauperamento del soggetto agente. Di conseguenza,
oggetto del reato di riciclaggio, e quindi per relationem anche dell’odierno autorici-
claggio, avrebbe potuto essere esclusivamente una attività economicamente ap-
prezzabile, che peraltro provenisse direttamente dalla commissione del reato pre-
supposto. Tale attività, in sostanza, non avrebbe potuto che tradursi nel profitto,
quale vantaggio economico ricavato direttamente dal reato, o nel prodotto dello
stesso, quale frutto, oggetto materiale, direttamente generato dall’attività crimi-
nosa. Concetti, comunque, rientranti nel più grande calderone di provento, nel
senso di una diretta derivazione dall’attività criminosa posta in essere. Successiva-
mente tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto di poter includere, tra i profitti passibili
di confisca, anche un risparmio di imposta, tenendo conto, da un lato, del fatto che
né l’art. 648-bis né il 648-ter.1 c.p. specifichino di più in merito, limitandosi sempli-
cemente a parlare di delitto non colposo e, dall’altro, che il legislatore utilizza,
nell’indicazione dell’oggetto di tali reati, la dicitura denaro, beni o altre utilità, por-
tando a ritenere quest’ultimo elemento in particolare, quello rappresentato dalle
altre utilità, null’altro che un dispositivo di chiusura, che permetta di includervi in

2 Cass. Pen., sez. III, 7 dicembre 1992, n. 2206. Disponibile su http://www.onorarimilano.it.
3 Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 38600. Disponibile su http://www.corsomagistratitributari.unimi.it.
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