Page 131 - Quaderno 2017-1
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                          CAPITOLO 4
   LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI

                    DERIVA L’EVASIONE

SOMMARIO: 4.1. La pluralità di disvalori alla base del riciclaggio e dell’autoriciclaggio e la loro convivenza con i reati
tributari - 4.2. L’evoluzione giurisprudenziale sull’includibilità dei proventi da evasione fiscale nelle altre utilità - 4.3. Il
problema della confiscabilità dei proventi da evasione a conferma della difficoltosa individuazione degli stessi - 4.4.
Segue: lo sfasamento temporale tra il momento della condotta evasiva e quello di riciclaggio o autoriciclaggio come
ulteriore difficoltà applica-tiva - 4.5. Segue: la questione della soglia di punibilità nell’accertamento del reato fiscale e di
quello successivo di (auto)ri-ciclaggio - 4.6. Segue: la fungibilità del denaro, oggetto di evasione fiscale, come ulteriore
problema all’applicazione della fattispecie di autoriciclaggio - 4.7. L’illusione di poter affrontare la determinazione dei
tributi in chiave penalistica - 4.8. La natura di palese liceità dei proventi da evasione fiscale rispetto a quelli derivanti da
diversi reati - 4.9. Segue: la respon-sabilità dei giuristi nel complicato rapporto tra riciclaggio, autoriciclaggio ed
evasione - 4.10. Segue: lo sfasamento tra riciclaggio e autoriciclaggio e l’apparenza lecita già presente nel provento di
evasione fiscale - 4.11. Segue: evasione come momento successivo rispetto a quello della produzione lecita di ricchezza
- 4.12. Segue: il rischio di andare a punire per autoriciclaggio chi non credeva nemmeno di aver evaso - 4.13. Il diverso
reato di ostruzionismo alle indagini fiscali come possibile soluzione.

4.1. La pluralità di disvalori alla base dell’autoriciclaggio e la loro convivenza con i
reati tributari

La finalità sussidiaria del riciclaggio ha fatto sì che in breve tempo l’applicazione della
fattispecie venisse estesa anche ad altri reati presupposto. In particolare, abbiamo
visto che, con la l. 55/1990, questo è avvenuto con i beni provento di traffico illecito
di armi e di sostanze stupefacenti, mentre con la l. 328/1993, con cui l’Italia, ricor-
diamolo, ha ratificato la Convenzione sul riciclaggio, sono divenuti reati presupposto
tutti i delitti non colposi. In questo modo, però, la fattispecie originaria ha perso il
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