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CAPITOLO 3 – LE CONSEGUENZE DELLA CONFUSIONE 117
2016. Per non parlare poi delle successive modificazioni che sono state apportate
alla materia, con l’inserimento di un vero e proprio condono permanente, che can-
cella il reato di infedele dichiarazione ove il pizzicato si affretti a pagare solo un
quinto del minimo della sanzione prevista anche, si badi, successivamente alla con-
testazione delle violazioni75. Con la differenza che sia per il precedente accerta-
mento con adesione, sia per il nuovo condono permanente – ravvedimento operoso,
si poteva e si può tranquillamente attendere un controllo del Fisco che mai sarebbe
arrivato e mai arriverà, mentre la voluntary pretendeva addirittura una piena auto-
denuncia, praticamente a parità di sanzione e comunque con lo spettro di una pos-
sibile attività delle Procure. Risulta chiaro come, in sostanza, non si sappia bene dove
mettere le mani, nel momento in cui si cerchi di recuperare – con una visione a breve
termine – gettito attraverso una serie di misure che nel complesso finiscono per an-
nullarsi. Questa disclosure è convenuta in realtà soltanto a chi detenesse la maggior
parte dei capitali all’estero, storicamente costituiti e mai alimentati nel tempo, e
avesse la volontà di riportarli in Italia. Gli italiani interessati dal provvedimento sono
stati infatti soprattutto figli di persone che avevano portato un milione o due in Sviz-
zera negli anni '70, per paura che nel nostro paese arrivassero i comunisti al potere.
È da tenere peraltro in conto, al di là di tutto, che vi sono comunque altri modi per
far rientrare dei capitali storicamente costituitisi all’estero, ad esempio tramite la
costituzione di fondi di investimento per aumenti di capitale con prestiti dalle ban-
che, con soldi che in realtà sarebbero comunque dell’interessato. È palese e ormai
riconosciuta, del resto, anche l’inutilità dello stesso monitoraggio fiscale, misura che
nel tempo non ha mai scovato un centesimo di evasione, tranne qualche caso in cui
75 Art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, da ultimo sostituito dall’art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e art. 13
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dall’art. 1 co. 637 d.l. 23 dicembre 2014, n. 190.

