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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 121

risorse finanziarie a costo zero, può praticare prezzi sul mercato in grado di sbara-
gliare la concorrenza, acquisendo di fatto una posizione di monopolio o comunque
di grande vantaggio e costringendo gli altri operatori economici del settore al falli-
mento oppure, nella migliore delle ipotesi per questi, a non versare l’IVA anch’essi.
Eppure, nonostante le modifiche e gli ampliamenti, un dato è rimasto costante nel
tempo, rappresentando una sorta di tabù apparentemente inviolabile, quale la non
punibilità dell’autore del reato presupposto o di chi comunque vi abbia concorso. Il
fondamento dell’esenzione della punibilità dovrebbe essere rinvenuto innanzitutto
nel principio del ne bis in idem sostanziale. Chi si impossessa illecitamente di un
bene, così come anche chi crea illecitamente ricchezza, o chi concorre con essi, lo fa
senz’altro per godere dei frutti della propria attività. Proprio per questo, si riteneva
unanimemente che nel disvalore del reato presupposto vi fosse ricompreso anche
quello rappresentato dall’indebito arricchimento. Chi commette un furto, si pen-
sava, viene punito non soltanto per aver sottratto la cosa mobile altrui, ma anche
perché con tale sottrazione si è arricchito indebitamente, trattandosi di due facce
della stessa medaglia, o meglio di un unico fatto visto da opposte prospettive. Pu-
nire, dunque, l’utilizzo successivo che il soggetto facesse del bene ottenuto illecita-
mente sarebbe equivalso a punire il soggetto due volte per il medesimo fatto. Pro-
viamo a estendere adesso il discorso ai reati tributari. Immaginiamo che un contri-
buente non versasse le imposte dovute indicando costi fittizi, per poi reimpiegare i
proventi dell’evasione nella propria impresa, ovvero acquistando un immobile o
un’automobile di lusso. Come accade anche per il furto, il soggetto sarebbe stato
punito non soltanto per aver arrecato un danno economico all’Erario, ma anche per
essersi arricchito indebitamente non versando le imposte dovute. Come detto,
danno e profitto si pensava fossero due aspetti di un medesimo fatto, a seconda che
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