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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 120
suo stretto rapporto iniziale con il patrimonio, mutando inevitabilmente la propria
natura. Si pensi, ad esempio, al riciclaggio di proventi derivanti dal traffico illecito di
armi. Sin troppo evidente, infatti, come in questo caso il reato presupposto non dan-
neggi il patrimonio di nessuno, dal momento che la ricchezza illecitamente creata
non proviene dalla spoliazione clandestina, fraudolenta o violenta del patrimonio di
terzi. Al contrario, vi è una ricchezza creata illecitamente dal nulla e, per di più, col-
legata ad un’attività, quale il traffico di armi, connotata da una forte pericolosità
sociale. E lo stesso dicasi per il traffico di stupefacenti. Non v’è dubbio, allora, che la
ratio incriminatrice sia profondamente mutata, rispetto all’idea originaria del legi-
slatore. La finalità della norma, infatti, non è più quella di tutelare il patrimonio di
un soggetto determinato, ma di evitare il successivo utilizzo dei proventi dell’attività
illecita, a prescindere dal danno arrecato al patrimonio di terzi, evitando in partico-
lare che i proventi di un’attività illecita vengano immessi nel tessuto economico, al-
terandone pericolosamente gli equilibri ed il funzionamento. La disponibilità di ca-
pitali illeciti, si pensa, inquina infatti il corretto funzionamento del mercato, arre-
cando un serio danno non soltanto ai soggetti che conducono onestamente i propri
affari, ma al sistema in generale. È in quest’ottica che si inquadra anche la fattispecie
del reimpiego, di cui all’art. 648-ter c.p. Si ritiene che chi dispone di capitali illeciti
avrà la possibilità di praticare sul mercato prezzi più bassi, oppure di investire senza
ricorrere agli ordinari canali di credito, potendone evitare in questo modo i relativi
oneri economici. Non v’è dubbio, si badi, che ciò accada spesso anche con i reati
tributari. Chi non versa l’IVA, ad esempio nelle cd. frodi carosello1, oltre ad ottenere
1 Operazioni apparentemente neutre, tramite cui un imprenditore che voglia importare prodotti dall’estero, da
rivendere in Italia, allo scopo di far rientrare l’Iva utilizza società di comodo costituite ad hoc e normalmente
con sede legale all’estero. In pratica il soggetto acquirente versa l’Iva a tale società, che invece di versarla allo
Stato come previsto dal sistema fiscale, la farà rientrare nella disponibilità del soggetto di partenza, che avrà
recuperato l’intero importo.

