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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 122
lo si vedesse dalla prospettiva dell’Erario ovvero del contribuente infedele. Ebbene,
nell’esempio appena prospettato, quest’ultimo poneva in essere senza dubbio una
condotta di autoriciclaggio o di autoimpiego. Acquistando immobili o autovetture
con il provento dell’evasione, avrebbe sostituito, infatti, il denaro ottenuto illecita-
mente, così come richiesto dal disposto dell’art. 648-bis c.p. Nel caso in cui, poi,
avesse deciso di reimmettere la ricchezza illecita nella propria impresa, avrebbe do-
vuto necessariamente falsificare il bilancio, oppure effettuare un finanziamento
soci, o ancora un aumento di capitale. In ogni caso sarebbero state compiute ope-
razioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro,
come dire, ripulito. Come, però, si diceva poc’anzi, il danno all’Erario ed il corrispon-
dente arricchimento del contribuente infedele non sono gli unici effetti del reato
tributario commesso. Dobbiamo infatti pensare anche al danno al sistema econo-
mico, derivante dalla libera disponibilità di denaro o beni di provenienza delittuosa
in capo all’autore del reato presupposto. Per chiarire ulteriormente il concetto, tor-
niamo all’esempio del contribuente-imprenditore che, pur avendola incassata,
ometta di versare l’IVA. Ebbene, quello stesso contribuente, con i proventi dell’eva-
sione fiscale, potrebbe acquistare automobili di lusso, immobili, imbarcazioni o an-
che viaggiare. Il danno sociale arrecato da simili condotte consisterebbe nell’aver
sottratto ricchezza alla collettività ed il disvalore troverebbe piena soddisfazione
nella fattispecie incriminatrice. Diverso risulta esser il discorso se il mancato versa-
mento dell’IVA dovesse garantire al contribuente-imprenditore una disposizione di
liquidità a costo zero. Il disvalore della condotta posta in essere non risiederebbe
più, infatti, nella sola sottrazione di ricchezza all’Amministrazione finanziaria e nel
conseguente arricchimento, ma anche nell’inquinamento dell’economia. Disvalore
che, però, non trova riscontro nelle fattispecie penal-tributarie. Le fattispecie di

