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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 123
reato contenute nel d.lgs. n. 74/2000 si limitano, infatti, a regolare i rapporti tra
contribuente ed Erario e non quelli tra contribuente e sistema economico in gene-
rale. Questo ci induce allora a ritenere che la punibilità dell’autoriciclaggio sembre-
rebbe essere ingiustificata, nel caso in cui il disvalore della condotta tenuta dal con-
tribuente resti comunque assorbito da quello del reato tributario presupposto, men-
tre sembrerebbe legittimo punire il cd. autoimpiego di capitali di provenienza ille-
cita, il cui disvalore, come detto, resterebbe al di fuori del perimetro del reato pre-
supposto.
4.2. L’evoluzione giurisprudenziale sull’includibilità dei proventi da evasione fi-
scale nelle altre utilità
Tuttavia l’evasione fiscale richiede un adattamento, riferendosi a somme derivanti
da una attività lecita del contribuente, che però ne ha omesso in tutto o in parte la
dichiarazione al Fisco. In questo caso infatti, essendo le risorse finanziarie di sua pro-
prietà, i presupposti del riciclaggio e dell’autoriciclaggio vanno adattati. Prima di
tutto i terzi e gli enti finanziari, una volta verificata la legittimità del possesso dei
fondi, non possono intromettersi in compiti sostitutivi a quelli dell’Agenzia delle En-
trate nel verificare le dichiarazioni tributarie dei loro clienti. Inoltre è difficile che
un’evasione, che solitamente distoglie risorse da una attività economica a beneficio
personale, sia usata per gli impieghi finanziari od economici cui si riferisce il nuovo
reato di autoriciclaggio. In realtà, come detto, il rapporto tra il reato del riciclaggio,
di cui all’art. 648-bis c.p., e i reati tributari, mai previsti né, tuttavia, esclusi dallo
stesso, non è mai stato particolarmente idilliaco. Nel tempo è come se un parere

