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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 144

già risolto in materia di evasione fiscale, non essendoci infatti in questo caso alcuna
refurtiva, trattandosi di somme lecitamente detenute e derivanti dall’attività o dal
patrimonio del trasgressore, reo solo di non aver adempiuto agli obblighi fiscali. Qui
emerge lo sfasamento generale dell’autoriciclaggio rispetto al riciclaggio, non po-
tendo logicamente arrivare al punto di considerare autoriciclaggio il consumo della
refurtiva o del prezzo del reato, che deve invece essere impiegato in una attività
imprenditoriale o finanziaria, secondo un’espressione che pare essere forse pleona-
stica. In linea di massima tuttavia, il delinquente che semplicemente nasconda la
refurtiva per non far individuare il reato presupposto, non cerca di presentarla come
frutto di una attività lecita e quindi, di conseguenza, non sta ancora autoriciclando.

4.11. Segue: evasione come momento successivo rispetto a quello della produ-
zione lecita di ricchezza

Riprendiamo qui quanto ribadito più volte sul tema dalla Giurisprudenza di legitti-
mità, nel senso di considerare l’evasione fiscale come attività successiva alla produ-
zione di reddito, ad esempio nell’ambito della c.d. confisca allargata23. È questa una
misura che deve essere disposta, in caso di condanna, per alcuni reati particolar-
mente gravi elencati dal medesimo articolo24, e che ha come oggetto il denaro, i beni
o le altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui,

23 Art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306.
24 Associazione per delinquere, associazione di stampo mafioso, tratta di persone, riduzione o mantenimento
in schiavitù, acquisto o alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finaliz-
zata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, trasferimento fraudolento di valori.
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