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CAPITOLO 4 – LICEITA’ DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DA CUI DERIVA L’EVASIONE 147
vengono decisive. Pur, infatti, non aggiungendo nulla al disvalore sotteso alla san-
zione penale, queste potrebbero essere però in grado di marcare, a livello probato-
rio, l’illiceità della condotta. Chi pone in essere attività volte ad ostacolare concreta-
mente l’identificazione della provenienza illecita dei beni, lo fa ovviamente nella sola
ipotesi in cui vi siano effettivamente dei beni la cui provenienza sia da occultare. In
materia di reati tributari occorre essere, come abbiamo avuto modo di vedere, an-
cora più cauti. Nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade altrove, viene
oramai pacificamente riconosciuta rilevanza penale a quella che abbiamo definito
essere evasione da interpretazione, vale a dire a quella particolare forma di evasione
fiscale nella quale il contribuente non pone affatto in essere una condotta fraudo-
lenta o ingannatrice nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, compiendo al
contrario scelte di pianificazione fiscale, più o meno aggressive, che da questa non
vengono condivise. Oggi la tanto famigerata lotta all’evasione fiscale viene condotta
più rivalutando e riqualificando i dati comunicati al Fisco dagli stessi contribuenti,
piuttosto che ricercando i dati da questi occultati. Occorre essere molto attenti per-
ché, proseguendo per questa china, non si farebbe sicuramente fatica ad immagi-
nare, in un futuro prossimo, una contestazione penale legata all’interpretazione
della normativa tributaria, accompagnata da un’ulteriore contestazione per il reato
di autoriciclaggio, nell’ipotesi in cui il contribuente impieghi poi i frutti dell’evasione
nella propria attività imprenditoriale. Ovvero, nell’ipotesi in cui il manager legale
rappresentante di una multinazionale impieghi quello che riteneva essere un legit-
timo risparmio fiscale nell’azienda dallo stesso rappresentata. Questo, però, è più il
frutto di un atteggiamento culturale mostrato nei confronti della fiscalità della
grande impresa o dell’impresa in generale, che non di precise scelte del legislatore.
Un dato è comunque certo, ovvero che la via più rapida, più comoda e più breve per

