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PAGINE DI STORIA
arresto, fermo o altro?
Veniamo ora ad una delle questioni centrali. Si trattò
di un arresto, di un fermo o di qualcos’altro? L’opera-
zione, infatti, è passata alla storia come “l’arresto di
Mussolini”. L’articolo 26 dello Statuto Albertino, la
Costituzione dell’epoca, prevedeva che “La libertà indi-
viduale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto
in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle
forme ch’essa prescrive”. E dunque, l’arresto o il fermo
sono istituti giuridici normati dal codice di procedura
penale di allora, come da quello di oggi, e possono essere
eseguiti di iniziativa o in ragione di un ordine proma-
nante dall’autorità giudiziaria. Da tale azione deve di-
scendere il compimento di alcune attività di rito, eseguite
alla presenza o meno dell’autorità giudiziaria. Il 25 lu-
glio, tuttavia, l’ordine giunse da un’autorità diversa e, di
conseguenza, non venne redatto alcun verbale, non
venne formulato alcun capo d’accusa e Mussolini non
venne tradotto in nessun carcere. Per cui, in senso tec-
nico, non si trattò di un arresto (se non di fatto), men
che meno di un fermo (inteso di polizia giudiziaria). Si
trattò, in realtà, di un colpo di stato e sul punto è concorde IL GENERALE VITTORIO AMBROSIO
la pressoché totalità degli storici e, prima ancora, se ne
resero conto gli stessi protagonisti di quella drammatica
stagione che non ebbero alcuna reticenza già all’epoca
ad affermare ciò. Per rimanere solo nell’ambito del pre- Dal suo punto di vista egli aveva esercitato le sue pre-
sente lavoro, ne danno conto Cerica nelle note caratte- rogative, sebbene Mussolini, contrariamente a quanto
ristiche di Vigneri, l’Alto Commissario aggiunto per annunciato dal proclama radiofonico delle 22,45 del
l’epurazione, Dottor Scoccimarro, nella sua relazione, il 25 luglio, mai formalizzò alcun atto di dimissioni.
Generale Caruso e l’avvocato Zamboni nei loro scritti. Quantunque abbia sempre rifiutato l’idea di passare per
Certo, si trattò di un colpo di stato non violento, come l’artefice di un colpo di stato, il Sovrano deve averne
lo ha definito lo storico Lucio Villari (“L’Unità” - di- avuto piena consapevolezza se, come asserisce Paolo
cembre 1997), indubbiamente atipico, che non portò Monelli in Roma 1943, partita l’ambulanza da Villa
ad una traumatica modifica dell’ordinamento dei pub- Savoia, passeggiando a lungo nel giardino egli parlò al-
blici poteri (almeno inizialmente; solo in seguito ven- l’ufficiale di servizio (Tito Torella – ndA) del significato
nero ripristinate le Istituzioni che il fascismo aveva sop- del voto del Gran Consiglio, affermando a un certo
presso ed abolite le leggi che sopprimevano libertà e punto «questo è il mio 18 brumaio» riferendosi al colpo
diritti civili) né ad un mutamento dell’ordinamento co- di stato di Napoleone Bonaparte avvenuto il 9 novembre
stituzionale in vigore. Il Re revocò il mandato ad un 1799 con cui si pose fine al governo del Direttorio.
Capo del Governo, sfiduciato non dalle Camere (che Sulla volontà del Re di procedere all’arresto del duce si
avrebbe potuto convocare solo il duce) bensì dal Gran è molto dibattuto. Premesso che questo epilogo non fu
Consiglio, pur sempre all’epoca organo costituzionale nemmeno lontanamente immaginato dai 19 gerarchi
istituito per legge, per conferirlo ad un altro soggetto. che sfiduciarono Mussolini nella seduta del Gran Con-
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