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ALMANACCO






                                                                                       robusto ed esenti da qualunque infermità,
                                                                                       in  età  d’anni  24  in  40.  Di  altezza
                                                                                       non minore di once 40 per la cavalleria,
                                                                                       e  di  once  39  per  la  fanteria,  i  quali
                                                                                       sappiano leggere e scrivere sufficiente-
                                                                                       mente per poter compilare un processo
                                                                                       verbale e che abbiano servito almeno
                                                                                       tre anni in un corpo attivo d’ordinanza
                                                                                       e si siano fatti distinguere per la loro
                                                                                       moralità, e condotta militare”. Ai mi-
                                                                                       litari scelti dai colonnelli dei reggi-
                                                                                       menti veniva fatto obbligo di pre-
                                                                                       sentarsi ai comandanti dei Carabinieri
                                                                                       Reali del circondario loro assegnato.
                                                                                       Questi ultimi, come stabiliva l’art. 9,
                                                                                       dovevano ulteriormente valutare l’ef-
                                                                                       fettivo possesso dei requisiti prescritti
                                                                                       con la possibilità di far rientrare ai
                                                                                       reparti coloro “riconosciuti di carattere
                                                                                       immorale,  incorrigibili,  o  soggetti  a
            STRALCIO DELLE DETERMINAZIONI APPROVATE CON REGIO VIGLIETTO 7 MARZO 1818
                                                                                       qualche  infermità”.  I  volontari,  una
            fronte  alle  prime  necessità  di  vestiario  e  di  arredo:  volta “accettati”, ricevevano un “ordine di Tappa” per rag-
            “mediante questo nuovo ingaggiamento riceveranno essi una  giungere la nuova destinazione. L’articolo 12 disciplinava
            somma di L. 350 nuove se destinati a servire a cavallo, e di  gli aspetti amministrativi del transito dai Corpi di pro-
            L.150 se serviranno a piedi”. Le somme accordate dovevano  venienza a quello dei Carabinieri Reali. Il tredicesimo
            essere restituite dai militari “in caso di congedo assoluto, di  ed ultimo articolo attribuiva sempre ai comandanti dei
            diserzione, di condanna, passaggio ad altro Corpo, o morte  reggimenti l’onere di stilare e trasmettere alla “Segreteria
            dei bassi uffiziali, o carabiniere prima dei 35 mesi”. Con  di Guerra e Marina” lo “Stato Nominativo” dei militari
            l’art. 5 si stabilivano le modalità per far fronte alle carenze  idonei e assegnati al Corpo dei Carabinieri Reali, con
            di organico nel caso in cui il numero dei volontari non  l’obbligo di indicare “l’età, la statura, gli anni del servizio,
            fosse stato sufficiente. In questo caso i colonnelli avrebbero  l’istruzione  e  altre  qualità  vantaggiate  dagli  individui
            dovuto  individuare  gli  ulteriori  militari  occorrenti  tra  preposti pel reclutamento come anche se sono volontari, o di
            coloro che possedevano i requisiti fisici e morali necessari  levata, ovvero appartenuti ai contingenti provinciali”.
            e  che  avessero  ancora  da  disimpegnare  un  periodo  di  Le determinazioni erano chiuse dallo “Stato Numerico”
            ferma non inferiore a tre anni. Non trattandosi di nuovo  dei  sottufficiali  e  soldati.  I  Reggimenti  di  Cavalleria
            ingaggio, i non volontari avrebbero dovuto restituire la  Savoia e Piemonte, dei Dragoni del Re e della Regina e
            somma loro concessa per i beni di prima necessità e di  dei Cavalleggeri del Re e di Piemonte dovevano fornire
            vestiario attraverso una ritenuta mensile sulla paga di 10  15  militari  ciascuno  per  realizzare  l’incremento  della
            lire per i carabinieri a cavallo e di 4,30 lire per quelli a  forza a cavallo mentre 20 unità erano richieste a ciascuna
            piedi. L’art. 8 attribuiva dunque ai comandanti dei reparti  Brigata  di  Fanteria  e  10  ai  Reggimenti  di  Cacciatori,
            di  provenienza  dei  nuovi  carabinieri  di  verificare  il  salvo la Legione Reale Leggiera che ne avrebbe forniti 30
            possesso  da  parte  dei  loro  militari  dei  requisiti  per  il  per l’ampliamento dell’organico dei carabinieri a piedi.
            transito: gli aspiranti dovevano essere di “temperamento                                   Giovanni Salierno





                                                                     NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO III  101
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