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ALMANACCO
robusto ed esenti da qualunque infermità,
in età d’anni 24 in 40. Di altezza
non minore di once 40 per la cavalleria,
e di once 39 per la fanteria, i quali
sappiano leggere e scrivere sufficiente-
mente per poter compilare un processo
verbale e che abbiano servito almeno
tre anni in un corpo attivo d’ordinanza
e si siano fatti distinguere per la loro
moralità, e condotta militare”. Ai mi-
litari scelti dai colonnelli dei reggi-
menti veniva fatto obbligo di pre-
sentarsi ai comandanti dei Carabinieri
Reali del circondario loro assegnato.
Questi ultimi, come stabiliva l’art. 9,
dovevano ulteriormente valutare l’ef-
fettivo possesso dei requisiti prescritti
con la possibilità di far rientrare ai
reparti coloro “riconosciuti di carattere
immorale, incorrigibili, o soggetti a
STRALCIO DELLE DETERMINAZIONI APPROVATE CON REGIO VIGLIETTO 7 MARZO 1818
qualche infermità”. I volontari, una
fronte alle prime necessità di vestiario e di arredo: volta “accettati”, ricevevano un “ordine di Tappa” per rag-
“mediante questo nuovo ingaggiamento riceveranno essi una giungere la nuova destinazione. L’articolo 12 disciplinava
somma di L. 350 nuove se destinati a servire a cavallo, e di gli aspetti amministrativi del transito dai Corpi di pro-
L.150 se serviranno a piedi”. Le somme accordate dovevano venienza a quello dei Carabinieri Reali. Il tredicesimo
essere restituite dai militari “in caso di congedo assoluto, di ed ultimo articolo attribuiva sempre ai comandanti dei
diserzione, di condanna, passaggio ad altro Corpo, o morte reggimenti l’onere di stilare e trasmettere alla “Segreteria
dei bassi uffiziali, o carabiniere prima dei 35 mesi”. Con di Guerra e Marina” lo “Stato Nominativo” dei militari
l’art. 5 si stabilivano le modalità per far fronte alle carenze idonei e assegnati al Corpo dei Carabinieri Reali, con
di organico nel caso in cui il numero dei volontari non l’obbligo di indicare “l’età, la statura, gli anni del servizio,
fosse stato sufficiente. In questo caso i colonnelli avrebbero l’istruzione e altre qualità vantaggiate dagli individui
dovuto individuare gli ulteriori militari occorrenti tra preposti pel reclutamento come anche se sono volontari, o di
coloro che possedevano i requisiti fisici e morali necessari levata, ovvero appartenuti ai contingenti provinciali”.
e che avessero ancora da disimpegnare un periodo di Le determinazioni erano chiuse dallo “Stato Numerico”
ferma non inferiore a tre anni. Non trattandosi di nuovo dei sottufficiali e soldati. I Reggimenti di Cavalleria
ingaggio, i non volontari avrebbero dovuto restituire la Savoia e Piemonte, dei Dragoni del Re e della Regina e
somma loro concessa per i beni di prima necessità e di dei Cavalleggeri del Re e di Piemonte dovevano fornire
vestiario attraverso una ritenuta mensile sulla paga di 10 15 militari ciascuno per realizzare l’incremento della
lire per i carabinieri a cavallo e di 4,30 lire per quelli a forza a cavallo mentre 20 unità erano richieste a ciascuna
piedi. L’art. 8 attribuiva dunque ai comandanti dei reparti Brigata di Fanteria e 10 ai Reggimenti di Cacciatori,
di provenienza dei nuovi carabinieri di verificare il salvo la Legione Reale Leggiera che ne avrebbe forniti 30
possesso da parte dei loro militari dei requisiti per il per l’ampliamento dell’organico dei carabinieri a piedi.
transito: gli aspiranti dovevano essere di “temperamento Giovanni Salierno
NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 2 ANNO III 101