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ALMANACCO
1817
REGIE PATENTI
APPROVATO IL REGOLAMENTO
ADDIZIONALE PER “GLI” UNIFORMI
DEGLI UFFIZIALI
(15 ottobre )
on le Regie Patenti del 15 ottobre 1817, che approvano il regolamento
addizionale per le uniformi degli ufficiali, si introducono alcune significative
Cmodifiche alle divise del Corpo dei Carabinieri Reali rispetto a quanto stabilito
con le Determinazioni Sovrane del 9 agosto 1814 e dal Regolamento per “gli” uniformi
(all’epoca il termine uniforme era di genere maschile) dell’8 novembre 1814: “Abbiamo
determinato alcune variazioni al regolamento nostro per gli uniformi delle regie truppe
degli 8 novembre 1814, le quali sono comprese nel regolamento addizionale per gli
uniformi degli uffiziali…”.
L’inserto del regolamento addizionale si compone di quindici articoli. L’art. 1 sopprime
“tutte le distinzioni di grado con ricamo o gallone sul colletto e paramani degli uffiziali
di qualunque grado ed arma” eccetto “quelle degli uffiziali generali” dell’Armata Sarda.
Per i “Reggimenti di Sua Maestà”, i gradi sul colletto sono sostituiti da un ricamo d’oro
o d’argento foggiato a “catenella” (art. 4). Con l’art. 2 restano invece immutate le
distinzioni di grado “sopra la piastra delle spalline” mentre l’art. 3 determina la qualità
e la misura della relativa frangia: “di grossa gravigliuola, lunga oncie una e mezza” per
gli ufficiali generali; della stessa lunghezza ma di “piccola gravigluola” per coloro che
rivestivano il grado di Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore; di “filato arricciato”
e lunga “oncie una ed un quarto” quella prevista per le uniformi da Capitano, Tenente
e Sottotenente. La stessa gradazione nella qualità della frangia viene adottata anche per
le dragone delle sciabole. Gli articoli dal quarto al quindicesimo dettano norme
90 NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO II