Page 90 - Notiziario 2017-5
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ALMANACCO







                                                       1817









                                           REGIE PATENTI




                             APPROVATO IL REGOLAMENTO


                        ADDIZIONALE PER “GLI” UNIFORMI


                                              DEGLI UFFIZIALI




                                                         (15 ottobre )





                               on  le  Regie  Patenti  del  15  ottobre  1817,  che  approvano  il  regolamento
                               addizionale per le uniformi degli ufficiali, si introducono alcune significative
                       Cmodifiche alle divise del Corpo dei Carabinieri Reali rispetto a quanto stabilito
                       con le Determinazioni Sovrane del 9 agosto 1814 e dal Regolamento per “gli” uniformi
                       (all’epoca il termine uniforme era di genere maschile) dell’8 novembre 1814: “Abbiamo
                       determinato alcune variazioni al regolamento nostro per gli uniformi delle regie truppe
                       degli 8 novembre 1814, le quali sono comprese nel regolamento addizionale per gli
                       uniformi degli uffiziali…”.
                       L’inserto del regolamento addizionale si compone di quindici articoli. L’art. 1 sopprime
                       “tutte le distinzioni di grado con ricamo o gallone sul colletto e paramani degli uffiziali
                       di qualunque grado ed arma” eccetto “quelle degli uffiziali generali” dell’Armata Sarda.
                       Per i “Reggimenti di Sua Maestà”, i gradi sul colletto sono sostituiti da un ricamo d’oro
                       o  d’argento  foggiato  a  “catenella”  (art.  4).  Con  l’art.  2  restano  invece  immutate  le
                       distinzioni di grado “sopra la piastra delle spalline” mentre l’art. 3 determina la qualità
                       e la misura della relativa frangia: “di grossa gravigliuola, lunga oncie una e mezza” per
                       gli ufficiali generali; della stessa lunghezza ma di “piccola gravigluola” per coloro che
                       rivestivano il grado di Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore; di “filato arricciato”
                       e lunga “oncie una ed un quarto” quella prevista per le uniformi da Capitano, Tenente
                       e Sottotenente. La stessa gradazione nella qualità della frangia viene adottata anche per
                       le  dragone  delle  sciabole.  Gli  articoli  dal  quarto  al  quindicesimo  dettano  norme







            90  NOTIZIARIO STORICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI - N. 5 ANNO II
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