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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”
vincolistica ed altre violazioni di legge.
Il Tribunale di Cesena ha reso definitiva la condanna a 4 mesi di re-
clusione, dopo patteggiamento, per il responsabile e la condanna ha re-
so esecutiva anche la demolizione del fabbricato abusivo di due piani,
così come da sentenza, effettuata con un escavatore meccanico, per il
ripristino dello stato originario dei luoghi. L’operazione di demolizione
è stata affidata dal magistrato al Corpo forestale dello Stato che ha por-
tato a termine l’abbattimento in questione.
Questa demolizione coattiva, eseguita grazie alla diretta operatività
del Corpo forestale dello Stato che ha promosso e diretto le operazioni
affidate a mezzi e personale terzi, dimostra in modo concreto ed ine-
quivocabile due principi: in primo luogo, che gli abbattimenti non rea-
lizzati in via preliminare dal Comune in sede amministrativa possono
essere realizzati poi concretamente in sede giurisdizionale dopo la sen-
tenza di condanna penale; in secondo luogo. che l’ordine di demolizio-
ne impartito dal giudice non deve restare lettera morta (al pari della
omessa demolizione amministrativa pregressa) perché trasmesso per
l’attuazione allo stesso Comune che continua a non demolire anche do-
po l’ordine del magistrato, ma deve essere eseguito dalla stessa magi-
stratura penale in sede di esecuzione diretta, con affidamento dell’inca-
rico alla forza pubblica.
Nel caso il questione il magistrato penale dopo la sentenza definitiva
ha incaricato il Corpo forestale dello Stato di procedere alla demolizio-
ne. E l’abbattimento è realmente avvenuto.
Una procedura semplice, chiara ed efficace che potrebbe (ed anzi
dovrebbe) essere applicata a tutte le altre sentenze passate in giudicato
(centinaia, migliaia?) per abusi edilizi (importanti) con ordini del giudi-
ce di demolizione che però nessuno esegue.
Il T.U. n. 380/01, al pari della pregressa legge n. 47/85, prevede per
la repressione immediata degli abusi edilizi due procedure sinergiche:
una amministrativa e una penale. Ambedue le procedure sono finalizza-
te prima ancora che alla punizione del colpevole soprattutto ad elimina- 7
re il danno sul territorio. n. -
L’azione dell’amministrazione comunale costituisce ciclo chiuso e III
totale in questa fase di azione repressiva, giacché è di sua specifica
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