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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”
principi generali dell’ordinamento, le sentenze applicative della
Cassazione su questo delicato ed importantissimo aspetto procedurale
sono da considerarsi assolutamente attuali anche nel contesto della vi-
genza della nuova normativa.
Ricordiamo che le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione con
la sentenza c.c. 19/6/96 n. 15 (pres. Callà - rel. Albamonte - ric. Pm in
proc. Monterisi) hanno stabilito che:
a) l’ordine di demolizione delle opere abusive impartito ex art. 7 legge
47/85 dal giudice penale in sentenza di condanna per violazioni alla
normativa urbanistico-edilizia non deve essere eseguito dalla pubbli-
ca amministrazione ma, al contrario, la caratterizzazione che tale
provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la
giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria riguardo alla pratica
esecuzione dello stesso;
b) non essendo neppure ipotizzabile che l’esecuzione di un provvedi-
mento adottato dal giudice venga affidata alla pubblica amministra-
zione salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso,
gli atti relativi devono essere trasmessi dal giudicante al P.M. in sede
affinché, in caso di omessa attuazione spontanea da parte del preve-
nuto, provveda all’esecuzione degli ordini medesimi a cura del pro-
prio ufficio, eventualmente avvalendosi della forza pubblica;
c) l’organo promotore dell’esecuzione va dunque identificato nel pub-
blico ministero, con connessa parallela funzione del giudice dell’ese-
cuzione per quanto di specifica competenza; le spese della procedu-
ra sono a carico del condannato inadempiente ed a tal fine la cancel-
leria del giudice dell’esecuzione deve provvedere al recupero relativo
previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo
imposto su beni dell’esecutato.
La competenza esclusiva e totale dell’autorità giudiziaria nel settore
comporta che le attività devono comunque essere gestite in proprio
dall’ufficio del P.M. il quale si avvale sia della forza pubblica che di or-
gani tecnici esterni per le operazioni pratiche. Le Sezioni Unite, preve-
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nendo opportunamente e significativamente dubbi (onde evitare nuove
fasi di stallo formali), affrontano anche il problema delle spese (che in
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