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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”
aveva creato una ulteriore norma di copertura di garanzia quando nel-
l’art. 7, ultimo comma, della legge n. 47 prevedeva per il giudice penale
l’obbligo di ordinare a sua volta nella sentenza di condanna la demoli-
zione delle opere abusive “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
In realtà tale ordine impartito dal giudice penale doveva restare entità
marginale, perché in linea di principio la demolizione doveva essere già
stata eseguita (naturalmente dalla P.A.) e dunque il rafforzativo conte-
nuto in sentenza doveva avere ben pochi effetti pratici.
Ma i fatti concreti sono andati ben diversamente. E le sentenze pe-
nali di condanna sono giunte (e passate in giudicato) quasi sempre con
le procedure amministrative giunte intanto comunque ad un punto
inerte e con le opere abusive ancora lì intatte e vitali (e magari abitate).
Ed ecco dunque che, svilita la funzione primaria della P.A. che non è
quasi mai riuscita a concludere con forza coattiva la sua (doverosa) pro-
cedura, il ruolo del giudice penale diventa a sua volta primario in riferi-
mento a tale aspetto della stessa procedura che resta sempre nodale
perché rappresenta il concreto destino degli abusivismi di ogni tipo (so-
prattutto grandi e grandissimi). L’ordine impartito dal giudice non va
pertanto quasi mai ad incidere a livello di pura forma su una prassi am-
ministrativa che ha concluso (o quantomeno sta per concludere) l’atti-
vità repressiva propria, ma va ad innestarsi traumaticamente su una
narcotizzata pratica burocratica giacente in attesa degli eventi.
L’ordine del giudice penale, inizialmente, veniva trasmesso dal magi-
strato alla pubblica amministrazione (Comune) per la pratica esecuzione.
Ma gli effetti inerti sono in genere rimasti inalterati, perché quelle ammi-
nistrazioni che non avevano avuto la forza coattiva di demolire di propria
iniziativa non hanno mai trovato energie neppure per tradurre in pratica
l’ordine contenuto in sentenza. E così, teoria a parte, le cose sono di fatto
rimaste al punto iniziale; cioè, nel nulla di fatto. In questo contesto, tutta-
via, la magistratura ha ritenuto che, comunque, l’esecuzione dell’ordine in
questione sia di competenza giurisdizionale penale e non amministrativa;
gli atti vanno dunque trasmessi al P.M. anziché al sindaco per la fase at- 7
tuativa. La Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento. n. -
Oggi il T.U. vigente prevede analogo ordine del magistrato penale in III
sede processuale e dunque, trattandosi di elaborazioni che riguardano i
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