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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”
precedenza aveva dato luogo a qualche freddezza applicativa) e stabili-
scono che «la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve provvedere al
recupero delle spese del procedimento dell’esecuzione nei confronti
del condannato (art. 181 norme att. C.p.p.), previa eventuale garanzia
reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell’esecuta-
to (art. 316 c.p.p.), trattandosi di spese processuali».
Naturalmente potranno presentarsi, poi, problemi pratici in ordine
alle modalità dirette per le operazioni di abbattimento (ed in particolare
di rimessione in pristino, che comporta una fase maggiormente propo-
sitiva); ed anche su tale punto si noti che le Sezioni Unite hanno ribadi-
to la logica procedura da seguire: «Passando alle modalità di esecuzione
ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo
esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell’ordi-
ne di demolizione, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato
nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’in-
giunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al
fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che
applicare all’esecuzione dell’ordine di demolizione il procedimento atti-
nente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico mini-
stero “cura di ufficio l’esecuzione....” (artt. 655 c.p.p. e 29 re.): ove sorga
una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecuti-
ve viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall’interessato o
dal difensore, procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione (artt.
665 ss. C.p.p.)». Concetto chiarissimo che consente certo di risolvere
nella sede indicata ogni problema pratico sia sui tempi, mezzi e modi
dell’operazione che sui soggetti ed organi incaricati in modo specifico.
Successivamente la Corte è sempre rimasta coerente con tale linea di
principio, stabilendo che «l’esecuzione dell’ordine di demolizione del
manufatto abusivo, con la determinazione delle modalità relative, spet-
ta al Pubblico Ministero, quale organo dell’esecuzione» (Cassazione
Penale - Sezione III - Sentenza del 9 aprile 1999 n. 758 - Sperandio).
Oggi il T.U. vigente prevede il “permesso di costruire” in luogo della 7
“concessione” ma i principi esposti dalla Cassazione restano inalterati e n. -
quanto stabilito dal Supremo Collegio per la pregressa concessione vale III
oggi puntualmente per il permesso di costruire. E le demolizioni resta-
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SILVÆ 285

