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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”


            precedenza aveva dato luogo a qualche freddezza applicativa) e stabili-
            scono che «la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve provvedere al
            recupero delle spese del procedimento dell’esecuzione nei confronti
            del condannato (art. 181 norme att. C.p.p.), previa eventuale garanzia
            reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell’esecuta-
            to (art. 316 c.p.p.), trattandosi di spese processuali».
               Naturalmente potranno presentarsi, poi, problemi pratici in ordine
            alle modalità dirette per le operazioni di abbattimento (ed in particolare
            di rimessione in pristino, che comporta una fase maggiormente propo-
            sitiva); ed anche su tale punto si noti che le Sezioni Unite hanno ribadi-
            to la logica procedura da seguire: «Passando alle modalità di esecuzione
            ed agli organi preposti, osserva questo Collegio che, essendo il titolo
            esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell’ordi-
            ne di demolizione, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato
            nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’in-
            giunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al
            fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che
            applicare all’esecuzione dell’ordine di demolizione il procedimento atti-
            nente all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico mini-
            stero “cura di ufficio l’esecuzione....” (artt. 655 c.p.p. e 29 re.): ove sorga
            una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecuti-
            ve viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall’interessato o
            dal difensore, procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione (artt.
            665 ss. C.p.p.)». Concetto chiarissimo che consente certo di risolvere
            nella sede indicata ogni problema pratico sia sui tempi, mezzi e modi
            dell’operazione che sui soggetti ed organi incaricati in modo specifico.
               Successivamente la Corte è sempre rimasta coerente con tale linea di
            principio, stabilendo che «l’esecuzione dell’ordine di demolizione del
            manufatto abusivo, con la determinazione delle modalità relative, spet-
            ta al Pubblico Ministero, quale organo dell’esecuzione» (Cassazione
            Penale - Sezione III - Sentenza del 9 aprile 1999 n. 758 - Sperandio).
               Oggi il T.U. vigente prevede il “permesso di costruire” in luogo della   7
            “concessione” ma i principi esposti dalla Cassazione restano inalterati e   n.  -
            quanto stabilito dal Supremo Collegio per la pregressa concessione vale     III
            oggi puntualmente per il permesso di costruire. E le demolizioni resta-
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