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Il problema storico delle omesse demolizioni e una demolizione “ordinaria”
no inalterate quanto a procedura applicativa specifica.
Va inoltre sottolineato che detto principio deve essere letto in coordi-
namento con le già precedenti pronunce della Suprema Corte in base alla
quale l’ordine di abbattimento in questione (e di conseguenza anche l’or-
dine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi) deve essere applicato
obbligatoriamente anche nelle sentenze di patteggiamento, ex articolo
444 Codice di Procedura Penale (c.d. “patteggiamento”): «L’ordine di de-
molizione del manufatto abusivo, previsto come obbligatorio dall’art. 7,
ultimo comma, della legge n. 47/85, non rientra fra le pene accessorie di
cui all’art. 445, comma 1, c.p., che esclude l’applicabilità in caso di “pat-
teggiamento”». (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 4 ottobre
1999 n. 2322 - Pres. Avitabile). Dalla motivazione si trae addirittura il
principio dell’intervento surrogativo della Cassazione in caso di omesso
inserimento nella sentenza di primo grado: «(...) Vige, con particolare ri-
ferimento alla disciplina urbanistica e edilizia, il principio per cui, quando
la legge prevede come oggetto del potere-dovere del giudice l’emissione
di un provvedimento giurisdizionale senza lasciargli in proposito alcuna
discrezionalità decisionale, il provvedimento dev’essere emesso anche
nell’ipotesi di sentenza pronunciata sull’accordo delle parti, dovendo rite-
nersi implicito anche se non sia espressamente compreso nell’accordo
stesso, in base alla considerazione che le parti non abbiano potuto igno-
rarlo proprio a motivo della sua inderogabilità (…). Di qui l’automaticità
dell’applicazione pure nel caso dell’applicazione della pena su richiesta
dell’imputato e del P.M., anche qualora non sia esplicitamente compreso
nell’accordo tra essi intervenuto, con la conseguenza che la sentenza che
ometta l’ordine di demolizione dev’essere annullata per violazione di leg-
ge limitatamente a tale omissione, senza che occorra rinvio perché la
Corte di Cassazione - data l’assoluta obbligatorietà di esso, che non ri-
chiede alcuna decisione di merito - può emettere direttamente il relativo
provvedimento in forza del potere integrativo assegnatole dall’art. 620
lett. l) c.p.p.».
Medesimo principio è stabilito per l’ordine di rimessione in pristino
dello stato dei luoghi (la massima seguente si riferisce alla legge 431/85
oggi sostituita dal T.U. vigente, ma il principio è attuale): «L’ordine di
Anno
remissione in pristino dello stato dei luoghi disciplinato dall’art. 1 se-
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