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1966 - 2006: quarant’anni di legislazione ambientale
sostituzione del semplice smaltimento degli stessi. I rifiuti dunque
giungono a diventare una risorsa e non più uno scarto, perlomeno negli
scopi della legge che pur avendo ottenuto importanti risultati non ha
centrato gli obiettivi che si era prefissata. In ogni caso i principi intro-
dotti con questo decreto, che porta il nome dell’allora Ministro
dell’Ambiente, sono quelli che faticosamente il mondo reale sta pian
piano recependo, sia pur con una disparità di risultati tra le varie ma-
croaree nazionali.
Giungiamo dunque ai giorni nostri per verificare come, ancora una
volta con cadenza regolare, il legislatore delegato emana una norma in-
tendendo riordinare in un testo unico l’intera materia ambientale che
con il tempo appariva divenuta troppo ridondante. Ci riferiamo al con-
troverso D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 rubricato come “Norme in
materia ambientale” che suddivide in sei parti la quasi totalità della di-
sciplina di riferimento, rimanendo escluse alcune materie peraltro og-
getto di delega (L. 308/2004), come la gestione delle aree protette che
rimane vincolata alla precedente produzione normativa. Molto si è già
detto di questo decreto legislativo e del suo impatto fortemente innova-
tivo anche in campi dove la consolidata applicazione delle norme pre-
cedenti appariva garantire risultati apprezzabili. L’intervenuto cambio
di compagine governativa ha portato poi ad una sospensione dell’entra-
ta in vigore del decreto (in particolare della seconda parte) sia attraver-
so il c.d. Decreto Milleproroghe che per altre iniziative in particolar
modo assunte dal nuovo ministro dell’Ambiente. Naturalmente non
entriamo nell’analisi di questa vicenda, che pure deve trovare giusti mo-
menti di riflessione per dotare il Paese di una disciplina unitaria e coe-
rente con le direttive comunitarie alle quali dobbiamo dare applicazio-
ne, se non per evidenziare come la forte contrapposizione degli animi
coinvolti ben rappresenta l’importanza che tale settore ha raggiunto.
Anche in questo caso, poi, possiamo verificare come il “tagliando dei
dieci anni” sia stato invariabilmente rispettato dal legislatore nazionale.
E così siamo giunti ai quarant’anni di legislazione ambientale di cui 7
parlavamo all’inizio. Per carità, non bisogna certo prendere questa rapi- n. -
da carrellata di norme (comunque fondamentali nella disciplina di rife- III
rimento) come esaustiva della materia. Troppi riferimenti importanti
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