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1966 - 2006: quarant’anni di legislazione ambientale


            punto di vista più empiricamente fattuale ma ha significato un momen-
            to di svolta, mai più sottinteso o ignorato dal nostro legislatore.
               Dicevamo prima delle coincidenze che poi coincidenze non sono.
            Non è un caso, infatti, che proprio in quell’anno - il 1966 - vedeva la lu-
            ce l’associazione italiana del WWF, ossia la filiazione nazionale di quel-
            l’organizzazione mondiale (World Wildlife Fund) sorta, per iniziativa di
            scienziati e personalità varie, cinque anni prima in Svizzera. È dunque
            maturo il tempo anche in Italia per la presenza di un associazionismo di
            stampo unicamente ambientalista (l’associazione Italia Nostra, ad
            esempio, era in vita già da tempo ma aveva anche altri, meritori, scopi).
            E, come visto, vi è un ormai diffuso comune sentire che trova la sua na-
            turale cassa di risonanza presso il Parlamento nazionale.
               Dal 1966 in poi la nostra legislazione ambientale conosce un’accele-
            razione importante che la porta a colmare, non sempre in maniera ar-
            monica, le lacune di un tessuto normativo rimasto fino ad allora curio-
            samente vincolato ad un mondo agricolo che purtroppo andava scom-
            parendo a vantaggio di conquiste industriali che, insieme ad un invidia-
            bile tasso di progresso, presentavano i costi dei sacrifici sopportati dal-
            l’ambiente.
               Elencare tutte le singole norme succedutesi dal dies a quo di cui sopra
            sarebbe un lavoro importante ma non percorribile in una occasione di
            semplice commento, quindi ci limitiamo a giocare ancora con le ricor-
            renze temporali, che come visto ci danno anche un’indicazione della
            crescente maturazione nel Paese della coscienza ambientale.
               Facendo dunque dei rapidi salti di dieci anni in dieci anni non pos-
            siamo non occuparci della Legge c.d. Merli ossia della L. 10 maggio
            1976 n. 319 (e delle sue successive modificazioni ed integrazioni), una
            legge che ha ad oggetto la tutela di un elemento divenuto nel variare dei
            tempi particolarmente sensibile da un punto di vista ambientale: l’ac-
            qua. Anche qui, non che in precedenza dell’acqua, da Roma antica in
            poi, non ci si sia preoccupati da un punto di vista normativo (basti pen-
            sare alla secolare questione sul carattere privatistico o pubblicistico del-  7
            le acque), ma con questa legge si giunge finalmente ad una ricognizione     n.  -
            organica della regolamentazione degli impianti industriali, di quelli civi-  III
            li, delle fognature, all’introduzione dei primi criteri per la razionalizza-
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