Page 72 - Rivista silvae aprile 2025 (1)
P. 72
I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta o
agli impianti di trattamento, secondo una delle seguenti modalità alternative
a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato raggiunge complessivamente i 3.500 Kg. In ogni caso, anche
qualora non siano stati raggiunti i 3.500 Kg, la durata del deposito non deve
superare un anno. Sempre sotto il profilo della semplificazione, si evidenzia
che i distributori e i soggetti da questi incaricati per il ritiro e trasporto,
operanti nell’ambito del sistema di gestione RAEE di cui al D.Lgs. n.
49/2014, non hanno l’obbligo di tenuta del Registro cronologico di carico e
scarico, né l’obbligo del MUD e non sono tenuti a iscriversi al Registro
elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (comma 6, art. 11 D.Lgs.
n. 49/2014).
Da tenere presente che, qualora invece si operi al di fuori delle modalità
semplificate di cui al D.Lgs. n. 49/2014, sarà necessario soddisfare le regole
generali della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, compresa l’iscrizione al
RENTRI per i soggetti interessati. Le disposizioni del D.Lgs. n. 49/2014 si
applicano anche ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE e a coloro
che svolgono attività di installazione di AEE (come elettricisti,
termoidraulici, tecnici frigoristi, etc.).
Al momento dell’installazione di un nuovo prodotto equivalente, questi
soggetti hanno l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore
finale. Il ritiro non è obbligatorio solo se i RAEE non presentano tutte le
componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto. Gli installatori e
gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE possono realizzare propri
punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti elettrici ed elettronici, a
seguito dell’installazione di nuovi prodotti.
Anche in questo caso, il luogo di deposito dei RAEE deve essere iscritto sul
portale del Centro di Coordinamento RAEE. Per quanto riguarda gli
impianti di trattamento, in base a quanto disposto dall’art.33, comma 2, D.
Lgs. n. 49/2014, hanno l’obbligo di iscriversi all’apposito Registro
predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE.
Tale onere deve essere assolto:
• indipendentemente dal fatto che siano accreditati o meno al CdC RAEE;
72