Page 72 - Rivista silvae aprile 2025 (1)
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I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta o
          agli impianti di trattamento, secondo una delle seguenti modalità alternative
          a  scelta  del  distributore:  ogni  tre  mesi  o quando il quantitativo  ritirato  e
          depositato  raggiunge  complessivamente  i  3.500  Kg.  In  ogni  caso,  anche
          qualora non siano stati raggiunti i 3.500 Kg, la durata del deposito non deve
          superare un anno. Sempre sotto il profilo della semplificazione, si evidenzia
          che  i  distributori  e  i  soggetti  da  questi  incaricati  per  il  ritiro  e  trasporto,
          operanti  nell’ambito  del  sistema  di  gestione  RAEE  di  cui  al  D.Lgs.  n.
          49/2014, non hanno l’obbligo di tenuta del Registro cronologico di carico e
          scarico,  né  l’obbligo  del  MUD  e  non  sono  tenuti  a  iscriversi  al  Registro
          elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (comma 6, art. 11 D.Lgs.
          n. 49/2014).
          Da  tenere  presente  che,  qualora  invece  si  operi  al  di  fuori  delle  modalità
          semplificate di cui al D.Lgs. n. 49/2014, sarà necessario soddisfare le regole
          generali della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, compresa l’iscrizione al
          RENTRI per i soggetti interessati. Le disposizioni del D.Lgs. n. 49/2014 si
          applicano anche ai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE e a coloro
          che  svolgono  attività  di  installazione  di  AEE  (come  elettricisti,
          termoidraulici, tecnici frigoristi, etc.).
          Al  momento  dell’installazione  di  un  nuovo  prodotto  equivalente,  questi
          soggetti hanno l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore
          finale. Il ritiro non è obbligatorio solo se i RAEE non presentano tutte le
          componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto. Gli installatori e
          gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  AEE  possono  realizzare  propri
          punti  di  raccolta  presso  i  quali  stoccare  i  rifiuti  elettrici  ed  elettronici,  a
          seguito dell’installazione di nuovi prodotti.
          Anche in questo caso, il luogo di deposito dei RAEE deve essere iscritto sul
          portale  del  Centro  di  Coordinamento  RAEE.  Per  quanto  riguarda  gli
          impianti di trattamento, in base a quanto disposto dall’art.33, comma 2, D.
          Lgs.  n.  49/2014,  hanno  l’obbligo  di  iscriversi  all’apposito  Registro
          predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE.
          Tale onere deve essere assolto:

          • indipendentemente dal fatto che siano accreditati o meno al CdC RAEE;



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