Page 69 - Rivista silvae aprile 2025 (1)
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ottimizzare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in Italia.
               Attualmente  il  CdC  RAEE  è   partecipato   da  15  Sistemi  Collettivi  dei
               produttori  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  provenienti  dai
               nuclei domestici - che hanno l’obbligo per legge di aderirvi - e da un Sistema
               Collettivo dei produttori di AEE professionali.
               Per assolvere al proprio compito il CdC RAEE svolge le seguenti attività:

               • mette a disposizione di tutti i gestori della raccolta un sistema informativo
               a cui possono iscriversi per ricevere il servizio di ritiro gratuito dei RAEE;
               •  assegna  ai  Sistemi  Collettivi  i  punti  di  raccolta  da  gestire  in  maniera
               proporzionale alla quota di mercato rappresentata;
               • stipula Accordi di Programma con i soggetti della filiera per regolare le
               condizioni  di  servizio  presso  i  punti  di  raccolta  e  assicurare  adeguati  e
               omogenei livelli di trattamento dei RAEE domestici;
               • raccoglie e rendiconta i dati sui volumi di RAEE raccolti e gestiti.

               Con  l’introduzione  delle  modifiche  normative  apportate  dalla  legge  n.
               166/2024 , dallo scorso 15 novembre tutte le attività commerciali di tutti i
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               settori merceologici che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche
               hanno  l’obbligo  di  iscriversi  al  Centro  di  Coordinamento  RAEE  per
               registrare l’anagrafica dei siti dove tengono in deposito i RAEE ritirati dai
               consumatori. Dunque, per i distributori e i soggetti da questi incaricati per il
               trasporto dei RAEE non vi è più l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale
               gestori ambientali in categoria 3 bis (che è stata cancellata).
               Al riguardo è opportuno sottolineare che l’attuale iscrizione al Centro di
               coordinamento RAEE dei luoghi di deposito preliminare è andata, nei fatti,
               a sostituire la precedente iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
               Pertanto il distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla
               raccolta in assenza di detta iscrizione al CdC RAEE non potrà avvalersi delle
               modalità semplificate di cui al D.Lgs. n. 49/2014, con le conseguenze di una
               gestione  dei  rifiuti  di  terzi  non  autorizzata,  in  molti  casi  anche  di  rifiuti
               classificati come pericolosi.


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               8  Legge n. 166 del 14 novembre 2024 di conversione del Decreto-Legge.


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