Page 71 - Rivista silvae aprile 2025 (1)
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I distributori, sia che si tratti di soggetti con un punto di vendita fisico sia
               che  attuino  un  commercio  elettronico  con  vendita  a  distanza,  hanno
               l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con “modalità
               chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali
               con  caratteri  facilmente  leggibili  oppure  mediante  apposite  comunicazioni  nel
               proprio sito internet” (D.Lgs. n. 49/2014 art.11, comma 3). Con riferimento alle
               modalità di ritiro, a seguito delle semplificazioni introdotte dalla legge n.
               166/2024  non  è  più  necessario  compilare  una modulistica specifica per
               la consegna al punto vendita di un RAEE all’atto di un acquisto di un’AEE
               equivalente.
               La semplificazione si estende anche alla documentazione che deve essere
               utilizzata per trasportare i RAEE: la triplice copia dei moduli di trasporto
               conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e 2016 è stata abolita e
               sostituita  da  un  unico  documento  di  trasporto  (DDT),  autoprodotto,  che
               attesta  il  luogo  di  produzione,  la  tipologia  di  materiale  e  il  luogo  di
               destinazione. Sono state, invece, confermate le caratteristiche dei depositi
               preliminari  di  raccolta  dei  RAEE  e  le  modalità  di  consegna  ai  centri  di
               raccolta comunali o all’impianto di trattamento. Dunque, ai sensi di quanto
               disposto dall’art. 11 D.Lgs. n. 49/2014, il distributore - per il ritiro dei RAEE
               - deve allestire presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi
               un  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE  (c.d.  luogo  di
               raggruppamento) che deve avere le seguenti caratteristiche:

               • non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
               • essere dotato di pavimentazione;
               • avere  un’area  di  deposito  dei  RAEE  protetta  dalle  acque  meteoriche  e
                dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione
                anche mobili;
               • essere allestito in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano
                distinti da quelli non pericolosi;
               • essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature,
                adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse
                e la fuoriuscita di sostanze pericolose.




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