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L’ambiente nella Costituzione: quando in Italia come in Europa?


               dell’identificazione dei suoi titolari che dell’individuazione del suo con-

         FOCUS  tenuto, e non sembra essere stata assecondata dalle recenti dichiarazio-
               ni internazionali, né dagli ordinamenti nazionali. Ciò non cancella il
               fatto che, assunta la stretta interdipendenza tra qualità della vita e qua-
               lità dell’ambiente, non possa non sussistere un’aspettativa individuale
               alla sua tutela, che meriti una propria rilevanza. Fatto è che questa rile-
               vanza emerge in maniera complessa, attraverso il riconoscimento di
               tutta una serie di posizioni giuridiche soggettive che trovano nell’am-
               biente la propria matrice e che sono strettamente funzionali all’obietti-
               vo della sua protezione. Sono questi i c.d. “diritti procedurali ambien-
               tali” (e tra essi principalmente il diritto all’informazione ambientale):
               diritti che garantiscono consapevolezza sullo stato dell’ambiente al sog-
               getto che può essere la vittima della sua alterazione, nonché controllo
               e partecipazione nella sua gestione. Di converso, l’ambiente e la sua
               protezione avranno importanza essenziale quale presupposto per il
               godimento effettivo di specifici diritti. Risulta così evidente che se la
               qualità della vita dipende anche dalla qualità dell’ambiente, un esercizio
               pieno ed effettivo dei diritti che tutelano il benessere individuale deve
               comprendere implicitamente anche l’esercizio del “diritto all’ambien-
               te”. È il caso, ad esempio, del diritto all’ambiente salubre, diritto che
               viene individuato dalla giurisprudenza di Cassazione sulla base del
               combinato interpretativo degli art. 32 e 2 della Costituzione, il quale
               individua una posizione giuridica soggettiva differente dal diritto
               all’ambiente: l’oggetto del diritto in questione è infatti la salute e soltan-
               to mediatamente l’ambiente. Da un punto di vista soggettivo, quindi,
               per diritto all’ambiente va inteso un gruppo di situazioni giuridiche
               strutturalmente diverse e differentemente tutelate: se di diritto all’am-
               biente vuole parlarsi, bisogna allora intenderlo come diritto complesso
               a più dimensioni. Bisogna d’altronde evidenziare che salvaguardia degli
               equilibri ambientali oggi è innanzi tutto un obiettivo di politica sociale,
               uno dei presupposti per la realizzazione degli “scopi sostanziali” che le
               Costituzioni democratiche contemporanee affidano alle autorità pub-
               bliche: la difesa della qualità della vita e del benessere generale».
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                  In conclusione, l’inserimento del principio della tutela ambientale
               nella nostra Costituzione e l’evoluzione del concetto di ambiente “da
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