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L’ambiente nella Costituzione: quando in Italia come in Europa?
Analizzando i lavori preparatori del testo (già articolo 29 del progetto
e 29-bis, discusso e approvato nella seduta del 30 aprile 1947) risulta FOCUS
chiaro che l’attenzione dei padri costituenti era incentrata sulla defini-
zione della parola “Repubblica”, considerata alla fine in senso restritti-
vo di “Stato” e non anche di Regioni, piuttosto che di Ambiente, la cui
parola non è stata pronunciata in sede di dibattito dell’Assemblea
Costituente».
La riforma proposta punta a colmare questa lacuna con l’introduzio-
ne di un altro comma secondo cui la Repubblica «tutela l’ambiente e gli
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le
biodiversità e promuove il rispetto degli animali». Prosegue la Ricci: «Si
deve notare che il testo era stato approvato in prima deliberazione al
Senato ed aveva introdotto un terzo comma in cui si faceva riferimen-
to all’ambiente naturale considerandolo quale ulteriore oggetto di tute-
la oltre al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione. Il
testo sopra riportato e votato dalla Camera, ha invece espunto il riferi-
mento alla nozione di “ambiente naturale” in virtù della concezione
unitaria dell’ambiente che si è venuta affermando sia in dottrina
(Maddalena) sia in giurisprudenza (ricordo la storica sentenza della
Corte Costituzionale del 17 dicembre 1987 n. 641) sia in ambito posi-
tivo (prima fra tutte l’articolo 18 della Legge 349/86 istitutiva del
Ministero dell’Ambiente)».
Il filo conduttore di questo percorso è la certezza che la qualità del-
l’ambiente condiziona di fatto la qualità della vita, e che tutte le aggres-
sioni nei confronti della “natura” hanno dirette ripercussioni sul godi-
mento di alcuni essenziali diritti della persona: la tutela dell’ambiente
appare sempre più come un problema di difesa dei diritti fondamenta-
li della persona umana, e di conseguenza non può non esistere una
stretta relazione tra ambiente e diritti.
Il problema sta nel fatto di riuscire in qualche modo a stabilire in che
maniera ambiente e diritti possono essere concretamente correlati: si
può parlare in altri termini di un diritto umano all’ambiente? Sempre la
Vollero afferma: «In realtà, la possibilità di individuare un diritto all’am- .2
biente quale diritto soggettivo perfetto - inteso come pretesa all’integri- oI-n
tà dell’ambiente tout court - crea notevoli difficoltà sia dal punto di vista n
n
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