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L’ambiente nella Costituzione: quando in Italia come in Europa?


            Analizzando i lavori preparatori del testo (già articolo 29 del progetto
            e 29-bis, discusso e approvato nella seduta del 30 aprile 1947) risulta   FOCUS
            chiaro che l’attenzione dei padri costituenti era incentrata sulla defini-
            zione della parola “Repubblica”, considerata alla fine in senso restritti-
            vo di “Stato” e non anche di Regioni, piuttosto che di Ambiente, la cui
            parola non è stata pronunciata in sede di dibattito dell’Assemblea
            Costituente».
               La riforma proposta punta a colmare questa lacuna con l’introduzio-
            ne di un altro comma secondo cui la Repubblica «tutela l’ambiente e gli
            ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le
            biodiversità e promuove il rispetto degli animali». Prosegue la Ricci: «Si
            deve notare che il testo era stato approvato in prima deliberazione al
            Senato ed aveva introdotto un terzo comma in cui si faceva riferimen-
            to all’ambiente naturale considerandolo quale ulteriore oggetto di tute-
            la oltre al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della Nazione. Il
            testo sopra riportato e votato dalla Camera, ha invece espunto il riferi-
            mento alla nozione di “ambiente naturale” in virtù della concezione
            unitaria dell’ambiente che si è venuta affermando sia in dottrina
            (Maddalena) sia in giurisprudenza (ricordo la storica sentenza della
            Corte Costituzionale del 17 dicembre 1987 n. 641) sia in ambito posi-
            tivo (prima fra tutte l’articolo 18 della Legge 349/86 istitutiva del
            Ministero dell’Ambiente)».
               Il filo conduttore di questo percorso è la certezza che la qualità del-
            l’ambiente condiziona di fatto la qualità della vita, e che tutte le aggres-
            sioni nei confronti della “natura” hanno dirette ripercussioni sul godi-
            mento di alcuni essenziali diritti della persona: la tutela dell’ambiente
            appare sempre più come un problema di difesa dei diritti fondamenta-
            li della persona umana, e di conseguenza non può non esistere una
            stretta relazione tra ambiente e diritti.
               Il problema sta nel fatto di riuscire in qualche modo a stabilire in che
            maniera ambiente e diritti possono essere concretamente correlati: si
            può parlare in altri termini di un diritto umano all’ambiente? Sempre la
            Vollero afferma: «In realtà, la possibilità di individuare un diritto all’am-  .2
            biente quale diritto soggettivo perfetto - inteso come pretesa all’integri-  oI-n
            tà dell’ambiente tout court - crea notevoli difficoltà sia dal punto di vista  n
                                                                                         n
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