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L’ambiente nella Costituzione: quando in Italia come in Europa?


            componenti, quali la bellezza dei paesaggi o la salubrità degli ambienti
            di vita, per mettere in discussione lo stesso modello di sviluppo pro-    FOCUS
            prio delle odierne società industrializzate: l’inquinamento non era solo
            una semplice eccezione, ma la regola insita nell’organizzazione socio-
            economica contemporanea. La questione centrale andava così indivi-
            duata nella ricerca di un nuovo equilibrio nell’attuale modello di convi-
            venza, prendendo in considerazione un coordinamento tra le esigenze
            di crescita e benessere economico e quelle di tutela dell’ambiente, fino
            al punto che le prime non potessero essere considerate cosa diversa
            dalle seconde. Un modello, quindi, in cui la crescita economica non
            venisse valutata in termini solo quantitativi e come fine a sé stessa, ma
            acquistasse valore anche per la sua qualità, ossia per l’incidenza che
            effettivamente poteva produrre sull’ambiente e, tramite esso, sulla qua-
            lità della vita. Tale consapevolezza ha trovato maturazione ed espres-
            sione nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, che la tra-
            dusse nella nota formula “sviluppo sostenibile”, formula ripresa
            dall’Unione europea che ne ha fatto obiettivo delle sue politiche di pro-
            tezione ambientale».
               Dunque paiono maturi i tempi per considerare l’ambiente anche dal
            punto di vista giuridico: non più soltanto un bene tutelabile con una
            specifica azione di risarcimento e da parte di specifici soggetti legitti-
            mati all’azione, ma anche un valore di dignità pari a quello di altri già
            presenti nella Costituzione, come ad esempio la salute.
               Se nella gerarchia delle fonti riconosciamo giustamente al diritto
            comunitario una preminenza rispetto alle norme nazionali, non si può
            non ricordare che la nuova Costituzione europea, fin dalle premesse,
            definisce l’ambiente “un valore dell’umanità” e sancisce la responsabi-
            lità nei confronti delle generazioni future e della terra stessa; allo stes-
            so modo l’art. 3 impone al nuovo soggetto politico-amministrativo
            l’obiettivo di promuovere doverosamente uno “sviluppo equilibrato e
            sostenibile” attraverso l’uso razionale delle risorse naturali, con la con-
            seguenza che tutte le “politiche comunitarie” andranno a confrontarsi
            con la dimensione ambiente operando attivamente a suo favore; altri          .2
            articoli si occupano di politica sociale connessa all’ambiente e della       oI-n
            materia “energia”.                                                           n
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