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Le attività del Corpo forestale dello Stato per la difesa del territorio


            La prima legge forestale nazionale

            Per poter operare in maniera armonica e secondo chiari indiriz-
            zi vi era, innanzitutto, la necessità di avere un quadro normati-
            vo adeguato ed univoco. A tale risultato si arriverà dopo molti
            anni di accesi dibattiti nei consessi scientifici e nel mondo della
            politica. Solo nel 1877, infatti, il Regno d’Italia avrà la sua prima
            legge forestale nazionale (la numero 3917). Tale legge aveva un
            preciso obiettivo: “sottoporre a vincolo forestale i boschi e le terre che
            possono esercitare un’efficace influenza sulla consistenza del territorio,
            sul corso delle acque e, in casi speciali, sulle condizioni igieniche loca-
            li”. Un principio ricorrente in molte delle norme che verranno
            approvate negli anni successivi, non ultima la Legge Galasso,
            volte a cercare di contrastare fenomeni di dissesto e cattivo uti-
            lizzo del territorio attraverso l’individuazione di zone da sot-
            trarre all’azione devastatrice dell’uomo.
            Nell’Italia di fine Ottocento l’indirizzo previsto dalla legge 3917
            si tradusse nella suddivisione del territorio nazionale in due
            distinte zone: “una inferiore dal lido del mare fino al limite superiore
            della vegetazione del castagno; l’altra superiore, che si estende al di là
            di questo limite fino al vertice dei monti. La zona superiore è in massi-
            ma ritenuta soggetta al vincolo; quella inferiore è considerata come libe-
            ra. Però, come nella prima possono essere boschi e terre da svincolare,
            così nella seconda possono essere suscettibili di vincolo”. Dunque,
            nella visione amministrativa dell’epoca, dovevano essere impo-
            sti dei vincoli alla gestione del territorio e degli “obblighi di fare
            o non fare” partendo dal presupposto che la conservazione del
            suolo “poteva essere assicurata esclusivamente dalle masse boschive
            impedendo i dilavamenti, le insolcazioni, gli scoscendimenti”.
            La legge 3917 ribadiva l’importanza del bosco come strumento
            naturale per la regimazione delle acque, prevedendo, tra l’altro,
            all’articolo 11, la  promozione di rimboschimenti dei terreni
            vincolati anche con una copertura delle spese da parte dello
            Stato.
            Occorre rilevare, però, che la legge del 1877, pur avendo un
            obiettivo ambizioso e di lungo respiro, era basata su un sistema
            di attuazione macchinoso che vedeva il coinvolgimento dei
            Comitati forestali e di Provincie e Comuni, senza che vi fosse un


                                                             SILVÆ - Anno VI n. 14 - 11
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