Page 33 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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Le sistemazioni idraulico-forestali
                                                per la conservazione e l’incremento della biodiversità


                  della presente esposizione riassuntiva, si riportano i seguenti
                  punti:
                  • Ogni proposta deve essere inspirata a grande economia,
                     modestia e semplicità, escludendo qualunque opera di lusso,
                     ricordando che non si tratta di elevar monumenti od opere
                     d’arte grandiose e che devonsi evitare dispendiosi lavori di
                     muratura.
                  • Sono da impiegare i materiali rustici del sito, pietre, legnami,
                     chiedendo alla forza di vegetazione i materiali viventi pel
                     consolidamento dei terreni, ricorrendo anche a opere miste di
                     legname e sasso. Nelle frane, sono da evitare le costruzioni
                     murali, adottando invece piccole palizzate, graticciate o fasci-
                     nate basse, inerbamenti e semine o piantagioni di alberi di
                     pronto accrescimento.
                  In questo periodo che, grosso modo, durerà sino alla seconda
                  guerra mondiale, accanto alle suddette opere ‘rustiche’ si ese-
                  guivano anche, nella correzione dei torrenti, opere murarie, ma
                  queste erano di competenza quasi esclusiva del Genio civile.
                  Nella legge forestale (R.D. 30 dicembre 1923 n.3267), infatti, le
                  opere di sistemazione dei bacini montani erano state distinte in
                  due categorie:
                  • Opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rim-
                     boschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive immediata-
                     mente connesse;
                  • Altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
                     Le prime sono di competenza del Ministero dell’economia
                     nazionale che vi provvede con l’opera del corpo Reale delle
                     foreste, le seconde sono di competenza del Ministero dei lavo-
                     ri pubblici che vi provvede con l’opera del corpo Reale del
                     Genio civile.
                  Questa divisione delle competenze cesserà di fatto negli anni
                  Cinquanta, allorché con la Cassa per il Mezzogiorno (legge 10
                  agosto 1950 n.646), i provvedimenti a favore delle aree depresse
                  (legge 10 agosto 1950 n.647), la legge della montagna, i provve-
                  dimenti straordinari per la Calabria (legge 26 novembre 1955
                  n.1177), il CFS realizzerà, senza limitazione di competenze, vasti
                  interventi sistematori in tutto il Paese, ad eccezione del Trentino-
                  Alto Adige dove provvederanno le amministrazioni provinciali



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