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La comunicazione nelle/delle aree protette


            protetta, la realizzazione di impianti per la produzione di energia
            o il trattamento dei rifiuti non possono essere in alcun modo
            imposti, occorre sempre il coinvolgimento della comunità. Anche
            perché una legge specifica, la n° 349 del 1986, stabilisce il diritto
            del cittadino all’informazione in campo ambientale, diritto di
            accesso che in via generale la stessa legge n°241 del 1990 prevede
            in riferimento ad ogni settore dell’attività amministrativa.
            Già nel 1972, con l’adozione della Dichiarazione di Stoccolma, per
            la prima volta la comunità internazionale afferma l’importanza
            dell’educazione e dell’informazione ambientale. Bisogna però arri-
            vare al 1992, quando con la Conferenza sulla Terra di Rio de Janei-
            ro verranno sottoscritti due documenti che sottolineano con mag-
            giore efficacia l’adozione di strumenti essenziali quali la necessità
            dell’educazione e l’informazione per la tutela e la valorizzazione
            dell’ambiente, ci riferiamo alla Dichiarazione di Rio e all’Agenda
            21. In particolare quest’ultima, che è stata adottata con notevole
            successo da molte amministrazioni locali, in Italia mette tra le prio-
            rità proprio l’informazione ambientale così come a livello europeo,
            con l’articolo 130, il Trattato di Maastricht stabilisce il diritto
            all’informazione ambientale nel contesto del principio della neces-
            saria azione preventiva per la tutela dell’ambiente. A questo pro-
            posito si deve ricordare he la “tutela dell’ambiente” è sancita anche
            nella nuova formulazione della Costituzione italiana.
            L’attuazione di questa previsione costituzionale chiama in modo
            inequivocabile in causa la responsabilità pubblica. Saranno,
            infatti, i soggetti che hanno competenze in ambito territoriale e a
            livello di tutela dell’ambiente, ambiente inteso come godimento
            di un bene comune (parchi e riserve naturali) ma anche tutela
            della salute (inquinamento, rifiuti, ecc) a doversene occupare. La
            comunicazione ambientale è dunque un diritto del cittadino.


            La comunicazione istituzionale nelle/delle aree protette

            La comunicazione che riguarda le aree protetta rientra a pieno
            titolo nell’alveo della comunicazione pubblica quando ha per
            oggetto gli affari di interesse generale. 6


            6 Paolo Mancini, Manuale di comunicazione pubblica, Laterza, Bari, 1996.

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