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• 9 aree sono riconosciute zone umide d’importanza internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar;
• 2 aree Montecristo e Sassofratino sono Riserve integrali, che hanno
acquisito il Diploma Europeo istituito dal Consiglio d’Europa;
• 12 aree sono interessate dai progetti “Life-Natura” finanziati dalla
Commissione Europea, finalizzati alla conservazione di animali a
rischio di estinzione.
Si può, a ragione, essere orgogliosi di questi risultati.
Nel 1986 viene istituito il Ministero dell’Ambiente e la Legge 349 pre-
vede espressamente che lo stesso si avvalga del Corpo Forestale dello
Stato in particolare per la tutela del patrimonio naturalistico nazionale.
Tutta la storia del CFS è improntata a tale obiettivo; e non è un caso
che all’ASFD viene affidata negli anni ’30 la gestione tecnica ed ammini-
strativa dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, dello Stelvio, del Gran Paradi-
so e del Circeo, a cui nel dopoguerra si aggiungerà il Parco della Cala-
bria.
Del resto la Legge quadro sulle aree protette del 1991 affida al Corpo
Forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo
nazionale ed internazionale.
Per tali compiti sono individuate, con il DPCM del 2002, le strutture
ed il personale del CFS da dislocare presso il Ministero dell’Ambiente e
presso gli Enti Parco.
Così sono nati i Coordinamenti Territoriali per l’Ambiente, i CTA.
Queste strutture del CFS sono poste alle dipendenze funzionali del-
l’Ente Parco ed operano sulla base di un Piano Operativo concordato con
l’Ente Parco.
Con la legge 36 del 2004 di riordino del Corpo forestale dello Stato,
sono state ribadite le funzioni del CFS sia nella sorveglianza sulle aree
naturali protette, che nell’attività di tutela e salvaguardia delle riserve
naturali statali.
Le strutture dell’ex ASFD diventano Uffici per la Biodiversità (UTB)
per gestire circa 74.000 ettari di boschi, ricompresi in 130 Riserve Natu-
rali e Riserve Biogenetiche e molte di queste, per 58.000 ettari, sono ubi-
cate all’interno dei Parchi Nazionali.
È dunque stretta la correlazione tra le strutture UTB e quelle dei
CTA. Sul punto qualche riflessione va fatta, per evitare interferenze e
sovrapposizioni:
La legge 36 del 2004 dispone che sono trasferite alle Regioni e agli Enti
locali le riserve naturali non indispensabili alle esigenze del Corpo Fore-
stale dello Stato, mentre le riserve statali interne ai Parchi Nazionali
vanno trasferite agli Enti Parco.
6 - SILVÆ - Supplemento al n. 12