Page 77 - Rassegna 2025 numero speciale 2
P. 77

IL RIoRdInaMEnto dELL’aRMa dEI CaRabInIERI REaLI




               colonnelli 56 (in vece di 52), colonnelli 58 (anziché 55), generali di brigata 62 (e non
               58 come indicato precedentemente), di divisione 64 (e non 60) e di corpo d’armata
               66 (in luogo degli originari 63). la norma consentiva anche al Comando Generale
               di procedere “d’autorità, a richiami in temporaneo servizio, previo giudizio di epu-
               razione, di ufficiali della riserva, per assicurare l’espletamento dei compiti inerenti al
               servizio d’istituto” (articolo 2). le soluzioni che pure furono analizzate (come l’im-
               missione nei ruoli di ufficiali superiori di altre armi) non avevano dato gli esiti spe-
               rati poiché già nel dibattito tenutosi durante il consiglio dei ministri erano emerse
               evidenti difficoltà.

               6.  Il reclutamento
                    Già con regio decreto legge 3 gennaio 1944 n. 5, si era corsi ai ripari allo scopo
               di consentire un adeguato ingresso di nuove leve tra gli ufficiali dell’Arma. In par-
               ticolare, era stabilito che sino a sei mesi dalla cessazione della guerra, si sarebbe pro-
               ceduto a reclutare i sottotenenti in servizio permanente “in ragione di due terzi dai
               sottotenenti in servizio permanente. delle altre armi in possesso di determinati
               requisiti; in ragione di un terzo dai sottotenenti di complemento dei CC. RR. pro-
               venienti, oltre che dai subalterni di complemento dalle altre armi, anche dai sottuf-
               ficiali dei carabinieri reali. Tale sistema non ha dato però il gettito desiderato”. le
               altre Armi avevano carenze organiche anch’esse e dunque difficili da colmare.
                    In merito ai sottufficiali e ai Carabinieri, era già intervenuto un analogo prov-
               vedimento sotto la stessa data (3 gennaio 1944, n. 6), che permetteva una serie di
               azioni nel campo del personale. Innanzitutto era aperto il reclutamento per 600
               vicebrigadieri e 8.000 Carabinieri, di cui 3.500 effettivi e 4.500 ausiliari. Ai militari
               era concessa  la prima vestizione  e  le successive rinnovazioni a titolo gratuito.
               Inoltre, sarebbe stato loro corrisposto il vitto in natura o in contanti. la stessa
               norma (articolo 6) sopprimeva definitivamente  la categoria dei “Carabinieri
               aggiunti”, lasciando a questi delle classi 1920 e successive la possibilità di transitare
               nell’Arma quali effettivi o ausiliari e restituendo ai corpi di appartenenza i militari
               delle classi più anziane. Ancora, era abolito il ruolo territoriale dei sottufficiali dei
               Carabinieri,  lasciando ai comandanti di  legione  l’onere di trattenere in servizio
               quelli “di ottimo rendimento”, fino a sei mesi dal trattato di pace (articolo 7). In
               chiusura, era anche possibile la riammissione in servizio per i militari in congedo,
               previa sottoscrizione di una nuova ferma triennale (articolo 8). Si trattava di una
               prima iniezione di militari dell’Arma necessaria a irrobustire un’Istituzione che sof-
               friva di anemia, soprattutto per le vicende contingenti del tempo.
                    È importante sottolineare che l’articolo 2 introduceva dei speciali premi di
               arruolamento e di congedamento e il successivo articolo 3 aumentava il valore dei

                                                                                         75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82