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I CARAbInIeRI Del 1945 - L’ItaLIa LIbERata




                  la relazione allo schema sottolineava che la metà dei posti disponibili era riser-
             vata ad un concorso per titoli, mentre l’altra per esami, consentiti solo per “coloro
             che si trovano già in servizio nell’Arma”. Sino ad ora l’accesso alla carriera di sottuf-
             ficiale avveniva dopo aver svolto servizio come Carabiniere. la questione sollevata
             se da un lato riconosceva una “certa iniziale esperienza degli aspiranti”, dall’altra
             metteva in luce l’impossibilità di accedere a tale carriera per “giovani in possesso di
             una certa istruzione”, senza passare dall’arruolamento come semplici Carabinieri.
             Ciò, sempre secondo la relazione, aveva causato due gravi inconvenienti: “il livello
             culturale dell’elemento sottufficiali ne è risultato inferiore a quello richiesto dal pre-
             stigio e dall’esercizio delle funzioni dell’Arma e in definitiva sovente è accaduto che
             sottufficiali, provenienti dai carabinieri, spesso per eccessive dimestichezza - dovute
             alla comune origine con i dipendenti - non si sono rivelati all’altezza della situazio-
             ne ”. la proposta dunque intendeva porre rimedio, introducendo l’accesso alla car-
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             riera dei sottufficiali anche a giovani tenendo loro disponibili due terzi dei posti a
             bando e il restante terzo ai militari dell’Arma. Il corso sarebbe durato due anni per
             i provenienti dai civili e nove mesi per coloro che erano già militari. Infine si preve-
             deva anche la necessità di far loro svolgere un tirocinio presso le Stazioni dell’Arma,
             della durata di due mesi (in due distinti periodi) per i civili e di un mese per i mili-
             tari. la discussione si protrasse anche nel corso della seduta del 24 ottobre 1945
             (governo Parri), quando il ministro della Guerra Jacini dovette rispondere alle con-
             siderazioni  espresse da alcuni  membri del governo (Parri, nenni, lussu,
             Scoccimarro, Gullo e brosio) . Si dovette attendere dunque il governo De Gasperi
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             per vedere approvato il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588
             che interveniva finalmente sulla questione . Finalmente anche i civili potevano
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             essere ammessi nella misura proposta di due terzi dei posti a bando. Per questi si
             chiedeva il titolo di scuola media inferiore, non aver superato i ventidue anni, essere
             stati discriminati, possedere lo “speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi
             dagli ufficiali, o dai comandanti di sezione” (articolo 1). la norma (articolo 5) pre-
             vedeva anche l’inserimento di due tirocini (esperimento pratico) da sessanta giorni
             ciascuno. Disposizioni diverse erano state stabilite per i provenienti dall’Arma, tra

               Carabiniere della nuova Italia, in Flavio Carbone (a cura di), I Carabinieri del 1944. Il Regno
               d’Italia, numero Speciale della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, pp. 296-297.
             9  G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 1948. Edizione critica,
               IV Governo bonomi cit., p. 966.
             10 Aldo G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 1948. Edizione
               critica, V,2 Governo Parri 21 giugno 1945-10 dicembre 1945, Roma, Presidenza del Consiglio dei
               ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, 1995, p. 799.
             11  Il provvedimento fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 luglio 1946,
               n. 159.

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