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I CARAbInIeRI Del 1945 - L’ItaLIa LIbERata
la relazione allo schema sottolineava che la metà dei posti disponibili era riser-
vata ad un concorso per titoli, mentre l’altra per esami, consentiti solo per “coloro
che si trovano già in servizio nell’Arma”. Sino ad ora l’accesso alla carriera di sottuf-
ficiale avveniva dopo aver svolto servizio come Carabiniere. la questione sollevata
se da un lato riconosceva una “certa iniziale esperienza degli aspiranti”, dall’altra
metteva in luce l’impossibilità di accedere a tale carriera per “giovani in possesso di
una certa istruzione”, senza passare dall’arruolamento come semplici Carabinieri.
Ciò, sempre secondo la relazione, aveva causato due gravi inconvenienti: “il livello
culturale dell’elemento sottufficiali ne è risultato inferiore a quello richiesto dal pre-
stigio e dall’esercizio delle funzioni dell’Arma e in definitiva sovente è accaduto che
sottufficiali, provenienti dai carabinieri, spesso per eccessive dimestichezza - dovute
alla comune origine con i dipendenti - non si sono rivelati all’altezza della situazio-
ne ”. la proposta dunque intendeva porre rimedio, introducendo l’accesso alla car-
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riera dei sottufficiali anche a giovani tenendo loro disponibili due terzi dei posti a
bando e il restante terzo ai militari dell’Arma. Il corso sarebbe durato due anni per
i provenienti dai civili e nove mesi per coloro che erano già militari. Infine si preve-
deva anche la necessità di far loro svolgere un tirocinio presso le Stazioni dell’Arma,
della durata di due mesi (in due distinti periodi) per i civili e di un mese per i mili-
tari. la discussione si protrasse anche nel corso della seduta del 24 ottobre 1945
(governo Parri), quando il ministro della Guerra Jacini dovette rispondere alle con-
siderazioni espresse da alcuni membri del governo (Parri, nenni, lussu,
Scoccimarro, Gullo e brosio) . Si dovette attendere dunque il governo De Gasperi
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per vedere approvato il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588
che interveniva finalmente sulla questione . Finalmente anche i civili potevano
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essere ammessi nella misura proposta di due terzi dei posti a bando. Per questi si
chiedeva il titolo di scuola media inferiore, non aver superato i ventidue anni, essere
stati discriminati, possedere lo “speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi
dagli ufficiali, o dai comandanti di sezione” (articolo 1). la norma (articolo 5) pre-
vedeva anche l’inserimento di due tirocini (esperimento pratico) da sessanta giorni
ciascuno. Disposizioni diverse erano state stabilite per i provenienti dall’Arma, tra
Carabiniere della nuova Italia, in Flavio Carbone (a cura di), I Carabinieri del 1944. Il Regno
d’Italia, numero Speciale della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, pp. 296-297.
9 G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 1948. Edizione critica,
IV Governo bonomi cit., p. 966.
10 Aldo G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 1948. Edizione
critica, V,2 Governo Parri 21 giugno 1945-10 dicembre 1945, Roma, Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, 1995, p. 799.
11 Il provvedimento fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 luglio 1946,
n. 159.
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