Page 79 - Rassegna 2025 numero speciale 2
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                    la valutazione delle competenze possedute nella comunicazione scritta e orale
               era demandata ai comandanti di legione (articolo 4) e gli idonei sarebbero stati nomi-
               nati carabinieri (effettivi o ausiliari) al termine di un corso di nove mesi (articolo 6).
                    Un incentivo era dato dal premio d’ingaggio pari a 3.000 lire (per gli effettivi
               con ferma di tre anni) e 1.500 (per gli ausiliari con ferma di diciotto mesi). Con il
               vincolo di tre successive rafferme, sarebbero stati pagati i premi rispettivamente di
               3.000 per la prima e di 5.000 lire per le restanti due.

               7.  La questione dei nuovi sottufficiali
                    le carenze organiche nei ranghi dell’Arma erano evidenti. Si pensi alla neces-
               sità di ampliare il bacino dei comandanti di stazioni attraverso un provvedimento
               normativo ad hoc che consentiva anche agli appuntati di adempiere a tali funzioni
               in modo regolare e stabile. In questo senso, si orientava il decreto legislativo luogo-
               tenenziale 11 gennaio 1945, n. 30 che attribuiva le funzioni di ufficiale di polizia
               giudiziaria agli appuntati comandanti di stazione. nel testo della relazione, presen-
               tata nel corso della seduta del consiglio dei ministri del 5 gennaio 1945, era espres-
               samente indicato che: “le notevoli deficienze oggi esistenti nell’organico dei sottuf-
               ficiali dei Carabinieri Reali rendono sovente necessario affidare agli appuntati il
               comando delle stazioni dell’Arma di minore importanza […] si rende necessario
               attribuire agli stessi, per il solo periodo di effettivo comando, le funzioni di ufficiali
               di polizia giudiziaria, che, ai sensi dell’ articolo 221 del codice di procedura penale,
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               sono già riconosciute agli ufficiali e sottufficiali dell’Arma ”.
                    È chiaro dunque che si trattava di una norma tampone che doveva garantire
               una copertura giuridica alla redazione dei rapporti giudiziari stesi da quegli appun-
               tati che avevano la responsabilità, sia pur limitata, di reggere il comando di una sta-
               zione Carabinieri. era dunque necessario porre rimedio e in questo senso si inseri-
               sce la riflessione che abbraccia l’ampliamento della base di reclutamento dei futuri
               sottufficiali dell’Arma.
                    Dunque, la necessità di rivedere in modo più ampio il sistema di reclutamento
               dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri Reali rappresentò un tema di grande inte-
               resse e dibattito all’interno dello stesso.
                    Già nella seduta dell’8 giugno 1945 (governo bonomi), fu presentato uno
               schema di decreto legislativo luogotenenziale relativo al reclutamento dei sottuffi-
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               ciali dell’Arma .
               7. G. Ricci (a cura di), Verbali del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943 - maggio 1948. Edizione critica,
                  IV Governo bonomi cit., p. 122.
               8  Sulla questione del reclutamento dei sottufficiali, si veda anche c.d.c., Il problema dei sottufficiali, in
                  Il Carabiniere della nuova Italia, a.II, n. 2 febbraio 1945, p. 2. Alcune considerazioni anche in Il

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