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I CARAbInIeRI Del 1945 - L’ItaLIa LIbERata
premi di rafferma, rappresentando così un forte incentivo al reclutamento per via
dei benefici che erano concessi in virtù delle responsabilità e dei compiti attribuiti
ai militari dell’Arma in generale.
Per quanto riguardava invece l’immissione dei Carabinieri, il ministro della
Guerra Stefano Jacini portò alla promulgazione del decreto legislativo luogotenen-
ziale 9 novembre 1945, n. 857 .
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nella relazione che accompagnava la bozza di decreto in consiglio dei ministri
era precisato che le fonti di reclutamento per i Carabinieri, in base al regio decreto
24 febbraio 1938, n. 329 e 3 aprile 1942 erano diverse come volontari: con ferma di
anni tre per i diciassettenni non ancora chiamati alla leva; con analoga ferma per chi
non avesse superato i ventotto anni, già dichiarato riformato o rivedibile in presen-
za però di una idoneità fisica; con ferma di tre anni per carabinieri effettivi, o due
nel caso di ausiliari di coloro i quali erano già arruolati nelle Forze Armate ma non
ancora incorporati; con una ferma di diciotto mesi per i carabinieri ausiliari tratti da
chi apparteneva a classi chiamate alle armi. Infine erano previsti passaggi volontari
o d’ufficio per militari già in servizio alle armi. Inoltre, era anche possibile diventare
carabinieri ausiliari (sino a sei mesi dopo la conclusione della pace) per coloro che
erano già caporal maggiori, caporali e soldati con almeno due mesi sotto le armi.
Infine, era possibile procedere alla riammissione in servizio nell’Arma di sottufficiali
e militari di truppa in congedo illimitato dell’esercito o dell’Aeronautica, di età non
superiore ai trentacinque anni se provenivano dai Carabinieri o trenta in altri casi.
la norma prevedeva all’articolo 2 gli arruolamenti volontari come proposto
nella relazione ma con piccole modifiche: il limite dei ventotto anni era ridotto a
ventisei; per gli ausiliari, si parlava unicamente di una ferma di diciotto mesi, per
coloro i quali appartenevano alla classe chiamata alle armi, nei soli limiti consentiti
dalle vacanze organiche.
Sarebbe stato possibile rientrare in servizio anche per chi era già in congedo
come era proposto, ma con un’età massima di ventotto anni, oltre ad altri requisiti
comuni per tutti. l’età era elevata a trenta anni per i soli militari dell’Arma già in
congedo (articolo 7). la differenza risiedeva nel grado che i Carabinieri avrebbero
mantenuto, mentre gli altri avrebbero perso. Anche qui, si dava valore all’esperienza
già maturata nell’Arma, con lo scopo di offrire la possibilità di immettere rapida-
mente in servizio chi era stato Carabiniere, mentre per gli altri sarebbe stato comun-
que necessario il superamento di un corso della durata di soli quattro mesi, conside-
rato che avevano già acquisito un bagaglio di esperienze nella vita militare, ma dove-
vano apprendere i compiti e le funzioni che avrebbero svolto di lì a poco (articolo 8).
6 Il governo retto dal Presidente del Consiglio, onorevole Ferruccio Parri, fu in carica dal 21 giugno
al 10 dicembre 1945, subentrando al governo bonomi III.
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