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aRteMiSia 3.0. La condizione deLLa donna nei SecoLi
4.1 normativa di inizio secolo
il nuovo secolo si aprì con alcune novità normative, in quanto nel 1889 vide
la luce il codice penale dell’italia unita, cosiddetto Codice zanardelli dal nome del
guardasigilli del tempo. codice che rimarrà in vigore Hno al 1930, quando in
epoca fascista fu varato il nuovo codice Rocco. il codice zanardelli, abolì la pena
di morte e consentì la libertà di sciopero. a+ermò i principi di garanzia illumini-
stica, eliminò i lavori forzati e proibì l’imputazione per i minorenni e deHnì la
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distinzione tra l’aborto e l’infanticidio . era dunque un codice d’ispirazione tutto
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sommato liberale, anche se non priva di qualche caduta autoritaria nella sua attua-
zione pratica.
all’inizio del novecento era in vigore il codice civile del 1865 che indivi-
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duava nel marito la Hgura dominante e prevedeva l’obbligo di coabitazione e l’in-
dissolubilità del matrimonio. alla donna, era precluso il diritto di elettorato pas-
sivo e attivo, allo stesso modo degli analfabeti, degli interdetti e dei reclusi .
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occorre ricordare che la donna non poteva disporre di propri beni materia-
li, ma era sottoposta all’autorizzazione maritale .
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fece scalpore anche Teresa Labriola che nel 1900 diventò la prima donna
italiana a ricoprire la carica di docente universitario. Solo grazie all’intervento
delle forze dell’ordine le fu permesso di tenere la sua prima lezione, disturbata da
giornalisti e da studenti contrari ad accettare una donna in veste di docente uni-
versitario. Ma è solo nel 1919 che ha potuto esercitare la professione di avvocato,
vincendo una battaglia cominciata da Lidia Poët.
infatti nel 1919 con la Legge Sacchi è stata introdotta una grande innovazio-
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ne per la società italiana, sancendo che donna era teoricamente abilitata a pari titolo
18 Prima infatti tra i quattordici e i diciotto anni erano considerati giudicabili, con il codice zanardelli
invece deve essere ritenuto dal tribunale come capaci di intendere e volere al livello di un adulto.
19 Recependo la vecchia normativa che tutelava l’individuo formato più di quello ancora in forma-
zione, riteneva l’infanticidio meno grave dell’omicidio, ma solo laddove il fatto fosse commesso
per causa d’onore e su un bambino che non fosse nato da più di cinque giorni e comunque non
fosse ancora iscritto allo stato civile. in questo caso era assimilato all’aborto.
20 Primo codice dello Stato italiano, emanato in seguito all’uniHcazione politica ed amministrativa dei
singoli Stati italiani. fu promulgato con decreto 25 giugno 1865 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866.
21 e. guida, La capacità giuridica della donna dopo la legge 17 luglio 1919, n. 1176, in Rivista
Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, LXXXv (1920), 332.
22 articolo 134 del codice civile unitario del 1866: La moglie non può donare, alienare beni immo-
bili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transi-
gere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito.
23 Legge 17 luglio 1919, n. 1176, norme circa la capacità giuridica della donna, che prese il nome
dal proponente, il deputato ettore Sacchi.
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