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aRteMiSia 3.0. La condizione deLLa donna nei SecoLi




                  Si trattò di una sentenza storica nel lungo percorso sul fronte della parità dei
             sessi.
                  Ulteriore vicenda, emblematica del mutato clima culturale della società ita-
             liana, fu quella di giulia occhini, compagna del popolare ciclista fausto coppi,
             arrestata per adulterio nel 1954. il codice penale vigente all’epoca era stato ema-
             nato negli anni trenta ed era quindi anch’esso, al pari di quello civile, espressione
             di valori propri della morale fascista e non più in linea con lo spirito dei tempi.
                  La corte costituzionale dichiarò solo nel 1968 l’illegittimità dell’articolo
             559 c.p. , considerato discriminatorio rispetto al principio di uguaglianza mora-
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             le e giuridica dei coniugi a+ermato nell’art. 29 della costituzione.
                  gli anni Sessanta, sulla spinta degli avvenimenti mondiali ed europei e il
             “sessantotto”, sono ricordati anche in italia per la nascita dei movimenti femmi-
             nisti. La questione dei diritti femminili subì un’accelerata anche grazie ai movi-
             menti femministi che rivendicavano il diritto al divorzio, all’aborto, alla contrac-
             cezione. nel 1968 vennero infatti dichiarati incostituzionali gli articoli del codice
             penale  che  punivano  in modo  di+erente  l’adulterio  femminile  e maschile (gli
             uomini venivano puniti solo in caso di concubinato).

             7.1 Il caso di Franca viola
                  Le conquiste politiche e sociali di quegli anni, si scontravano tuttavia con i
             pregiudizi sociali radicati  nella  cultura patriarcale,  che  considerava  ancora la
             donna proprietà dell’uomo, priva di qualsiasi volontà e libertà di scelta e questo
             emergeva con forza nei reati previsti nel codice penale Rocco, nel quale erano
             ancora vigenti gli articoli il 544  e il 587 , che normavano il matrimonio ripara-
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             tore e il delitto d’onore. il matrimonio riparatore prevedeva l’estinzione della
             pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze, mentre il delitto d’onore preve-
             deva pene ridotte per chi commetteva l’omicidio

             33  adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione Hno a un anno. con la stessa pena è puni-
               to il correo dell’adultera. La pena è della reclusione Hno a due anni nel caso di relazione adulterina.
               il delitto è punibile a querela del marito. articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla
               corte costituzionale con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147.
             34  ... il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona o esa, estingue il reato, anche
               riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo.
             35  chiunque cagiona la morte del coniuge, della Hglia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la
               illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’o+esa recata all’onor suo o della
               famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. alla stessa pena soggiace chi, nelle dette
               circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge,
               con la Hglia o con la sorella. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone,
               una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla
               lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni. non è punibile
               chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo.

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