Page 103 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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LA ConDIzIone DeLLA DonnA In ITALIA
                               DAgLI InIzI DeLL’oTToCenTo ALLA FIne DeL noveCenTo




                    La legge è giunta poi Hno al popolo, chiamato ad esprimersi in quello che è
               stato il primo referendum abrogativo dell’italia repubblicana e che divise il Paese in
               due, in fazioni di favorevoli e contrari. La legge è sopravvissuta raccogliendo poi
               raccogliendo un largo consenso (circa il  60%) al tentativo abrogativo del  1974.
               Un’altra riforma importante di quegli anni fu quella inerente al diritto di famiglia
               varata con la legge n. 151 del 19 maggio del 1975. negli anni Settanta ci si rese conto
               che l’impianto codicistico rispecchiava un concetto di famiglia e di rapporti tra
               coniugi che appariva anacronistico e in larga misura superato. il Legislatore, rifa-
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               cendosi all’articolo 29 della Costituzione , apportò modiHche sostanziali alla nor-
               mativa in materia, mutando radicalmente il concetto di famiglia.
                    tra le tante modiHche apportate si citano a titolo esempliHcativo il riconosci-
               mento della piena parità giuridica e morale dei coniugi (art. 143 c.c.) e l’abolizione
               della patria potestà, sostituita con la potestà genitoriale condivisa tra entrambi i coniu-
               gi. Scomparve l’istituto della dote e del patrimonio familiare. il concetto di famiglia
               che uscì dalla riforma del 1975 rappresentò un elemento di forte rottura con il passa-
               to, riconoscendo la parità di genere all’interno del matrimonio. Pertanto, dopo un
               lungo periodo di stasi e immobilismo e nonostante l’ostilità di una classe politica con-
               servatrice, l’italia negli anni Settanta, anche sotto la spinta dei movimenti femministi,
               si stava mettendo in linea con l’europa nel riconoscimento di molti diritti non sono
               in relazione alla condizione della donna all’interno della famiglia, ma anche al lavoro.
               È stato infatti nel 1977 che il Legislatore ha legiferato la Legge 903 del 9 dicembre
               1977: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
                    tuttavia, nonostante questi indubbi passi avanti rispetto agli anni passati, il
               clima istituzionale nei confronti della sessualità rimaneva ancora gelido e rigido.
               Piuttosto che farsi ispirare dai nuovi principi rivoluzionari e femministi, era anco-
               ra ancorato a forti stereotipi culturali e patriarcali, alimentati sia dall’educazione
               religiosa, sia dalla scia dei principi del regime fascista, ispirato all’idea del buon
               costume e della pubblica morale, che attribuiva alle donne il compito di stare a casa,
               obbedire al marito e procreare. ispirati a tali principi era ancora in essere sia il divie-
               to de la propaganda dei mezzi atti a impedire la procreazione (articolo 552 del
               codice Rocco)  e c’era ancora l’eco della tassa sul celibato  quale deterrente alla
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               vita da scapolo e sprono a procreare per il bene della Patria.
               38  art. 29 della costituzione italiana “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
                  naturale fondata sul matrimonio. il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei
                  coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
               39  titolo decimo del codice. L’articolo 552 si esprimeva, infatti, riguardo la Procurata impotenza
                  alla procreazione: Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti
                  diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con
                  la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al com-
                  pimento di tali atti sulla propria persona.

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