Page 108 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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aRteMiSia 3.0. La condizione deLLa donna nei SecoLi
La stessa pena
si applica a chi, nelle
circostanze di cui
sopra, provoca la
morte della persona
coinvolta nelle rela-
zioni carnali illegitti-
me con la moglie, la
Hglia o la sorella” .
45
Per quanto
concerne invece la
violenza sessuale ci
fu un iter parlamen-
tare lungo e di cile,
che durò quasi un
ventennio prima di
approdare alla Legge
Figura 14. Wanda Raheli 66/96.
nel codice
penale Rocco d’epoca fascista i reati di violenza sessuale erano classiHcati come
“delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, dividendoli in “delitti con-
tro la libertà sessuale” e “o+ese al pudore e all’onore sessuale”. La prima proposta
di legge fu presentata nel 1977. La riforma delle norme contro la violenza sessuale
era stata discussa da anni, ed aveva avuto una forte accelerazione proprio in occa-
sione del processo per i delitti del circeo, quando il movimento delle donne
aveva dato vita a manifestazioni, tra il 1975 e il 1976, nel tentativo di sollecitare
l’opinione pubblica e i partiti ad occuparsi della questione.
nel 1979 venne preparata una legge di iniziativa popolare, che raccolse oltre
trecentomila Hrme, e che fu presentata in parlamento insieme ad altre sette pro-
poste di legge presentate dalle diverse forze politiche. il proposito era quello di
a+ermare un disegno di legge per la dignità della donna e il rispetto della sua inte-
grità di persona attraverso il diritto all’autodeterminazione sul proprio corpo e
sulla propria sessualità. Una donna che quindi non venisse più considerata passi-
va o potenziale vittima dell’aggressione maschile, ma persona in grado di portare
nel rapporto con l’uomo la completezza di una sessualità non più negata, ma anzi
ria+ermata come del tutto paritaria.
45 http://www.surt.org/gvei/docs/national_report_italy.pdf. omicidio e lesione personale a causa
di onore, su diritto24.
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