Page 111 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
P. 111

LA ConDIzIone DeLLA DonnA In ITALIA
                               DAgLI InIzI DeLL’oTToCenTo ALLA FIne DeL noveCenTo




                    inoltre, dal punto di vista della deHnizione delle modalità di o+esa, la nuova
               legge, avrebbe dovuto deHnitivamente superare il vecchio modo di conHgurare la
               violenza sessuale penalmente rilevante.
                    così, invece, non è stato: anche il nuovo art. 609-bis c.p. ha mantenuto la
               scelta propria della normativa precedente di imperniare la condotta incriminata
               sugli elementi della violenza e minaccia quali mezzi tipici di coercizione al rappor-
               to sessuale: avrebbe dovuto, invece, elevare ad oggetto della tutela la libertà in sé,
               indipendentemente  da  coartazioni  che si  traducano  nell’uso  di  violenza  o  di
               minacce, e ciò pur in presenza delle di coltà probatorie in ordine all’accertamen-
               to del dissenso. Persistere nell’incentrare il delitto sessuale sulla “violenza” anzi-
               ché  sul  “dissenso”  (come  prevedeva  anche  l’ignorato  Progetto  di riforma  del
               codice Penale presentato dalla commissione “Pagliaro”, che a tal Hne abbando-
               nava la vecchia denominazione per quella di “stupro” e prevedeva la vis come
               aggravante), signiHca dimenticare che la libertà sessuale è o+esa per il solo fatto di
               essere la persona dissenziente.
                    ai Hni della realizzazione della condotta incriminata sono ancora necessarie
               la  violenza  o la minaccia  e,  quindi,  una  previa  opposizione  attiva,  coi relativi
               rischi che la violenza reattiva agisca da moltiplicatore della violenza aggressiva,
               ben potendo essere dissenziente anche la persona non resistente (magari perché
               impaurita o per evitare ulteriori mali). La violenza o la minaccia dovrebbero, al
               più, costituire prova, anche se non la sola, bensì nel quadro più ampio e completo
               sistema di rilevazione, del dissenso.
                    Una si+atta concezione della violenza sessuale quale ipotesi speciale della
               violenza privata è posta in crisi dal ra+ronto sistematico con altri reati, quali il
               sequestro di persona e la violazione di domicilio, nei quali la libertà personale e
               l’inviolabilità domiciliare sono protetti, solo sulla base del dissenso, contro ogni
               lesione non consensuale anche non violenta: il che dà la misura di quanto arretra-
               ta sia la tutela della libertà di autodeterminazione sessuale realizzata con la legge
               simbolo n. 66 del 1996. La dottrina al riguardo sottolinea il dato “curioso” per
               cui il padrone di casa può con un solo gesto di riHuto precipitare l’intruso nell’il-
               lecito della violazione domiciliare, mentre la vittima di un’iniziativa sessuale deve
               reagirvi, e in forma “convincente”.
                    dopo la legge 66/96 ci sono state tante altre misure legislative che hanno
               cercato di estendere sempre di più la tutela del bene giuridico della libertà sessuale
               e mettere a punto misure idonee a contrastare e punire la violenza domestica.
                    il tutto anche alla luce dell’uso di nuove tecnologie usati per commettere
               reati e delle tante culture minoritarie che hanno reso l’italia sempre più cosmo-
               polita che espongono l’italia a nuove forme di reato in passato non contemplate.

                                                                                        109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116