Page 111 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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LA ConDIzIone DeLLA DonnA In ITALIA
DAgLI InIzI DeLL’oTToCenTo ALLA FIne DeL noveCenTo
inoltre, dal punto di vista della deHnizione delle modalità di o+esa, la nuova
legge, avrebbe dovuto deHnitivamente superare il vecchio modo di conHgurare la
violenza sessuale penalmente rilevante.
così, invece, non è stato: anche il nuovo art. 609-bis c.p. ha mantenuto la
scelta propria della normativa precedente di imperniare la condotta incriminata
sugli elementi della violenza e minaccia quali mezzi tipici di coercizione al rappor-
to sessuale: avrebbe dovuto, invece, elevare ad oggetto della tutela la libertà in sé,
indipendentemente da coartazioni che si traducano nell’uso di violenza o di
minacce, e ciò pur in presenza delle di coltà probatorie in ordine all’accertamen-
to del dissenso. Persistere nell’incentrare il delitto sessuale sulla “violenza” anzi-
ché sul “dissenso” (come prevedeva anche l’ignorato Progetto di riforma del
codice Penale presentato dalla commissione “Pagliaro”, che a tal Hne abbando-
nava la vecchia denominazione per quella di “stupro” e prevedeva la vis come
aggravante), signiHca dimenticare che la libertà sessuale è o+esa per il solo fatto di
essere la persona dissenziente.
ai Hni della realizzazione della condotta incriminata sono ancora necessarie
la violenza o la minaccia e, quindi, una previa opposizione attiva, coi relativi
rischi che la violenza reattiva agisca da moltiplicatore della violenza aggressiva,
ben potendo essere dissenziente anche la persona non resistente (magari perché
impaurita o per evitare ulteriori mali). La violenza o la minaccia dovrebbero, al
più, costituire prova, anche se non la sola, bensì nel quadro più ampio e completo
sistema di rilevazione, del dissenso.
Una si+atta concezione della violenza sessuale quale ipotesi speciale della
violenza privata è posta in crisi dal ra+ronto sistematico con altri reati, quali il
sequestro di persona e la violazione di domicilio, nei quali la libertà personale e
l’inviolabilità domiciliare sono protetti, solo sulla base del dissenso, contro ogni
lesione non consensuale anche non violenta: il che dà la misura di quanto arretra-
ta sia la tutela della libertà di autodeterminazione sessuale realizzata con la legge
simbolo n. 66 del 1996. La dottrina al riguardo sottolinea il dato “curioso” per
cui il padrone di casa può con un solo gesto di riHuto precipitare l’intruso nell’il-
lecito della violazione domiciliare, mentre la vittima di un’iniziativa sessuale deve
reagirvi, e in forma “convincente”.
dopo la legge 66/96 ci sono state tante altre misure legislative che hanno
cercato di estendere sempre di più la tutela del bene giuridico della libertà sessuale
e mettere a punto misure idonee a contrastare e punire la violenza domestica.
il tutto anche alla luce dell’uso di nuove tecnologie usati per commettere
reati e delle tante culture minoritarie che hanno reso l’italia sempre più cosmo-
polita che espongono l’italia a nuove forme di reato in passato non contemplate.
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