Page 110 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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aRteMiSia 3.0. La condizione deLLa donna nei SecoLi
10. La Legge 66/96
Solo nel 1995, dopo anni di nulla di fatto, alcune deputate donne decisero
di superare l’ostacolo e si riunirono, senza distinzioni ideologiche, ed insieme esa-
minarono le successive 14 proposte di legge preparando un testo unico.
ci fu una accesissima discussione tra forze politiche in parlamento e sulla
stampa e, alla Hne, venne approvata la legge n. 66 del 1996 ,“norme contro la vio-
lenza sessuale”.
fra le innovazioni introdotte dalla legge n. 66 del 1996 emerge, anzitutto, la
diversa classiHcazione sistematica dei reati in materia sessuale collocati ora nel-
l’ambito del preesistente titolo Xii del libro secondo del codice penale, dedicato
ai “delitti contro la persona”, nel capo ii, Sezione ii, fra i “delitti contro la libertà
personale”, species del più ampio genus libertà individuale.
nonostante l’innegabile pregio che la nuova legge introduce, ovvero quello
di abbandonare la concezione essenzialmente pubblicistico-collettiva dell’ogget-
to giuridico dei reati sessuali per approdare ad una visione individual-personale
del bene cui apprestare tutela, la nuova legge non è passata indenne a critiche che
ne hanno evidenziato i limiti, forse ancora espressione di un retaggio culturale
duro a morire, anche nelle stesse donne.
a di+erenza di quanto originariamente previsto dal codice, il cui capo i del
titolo iX era intitolato dei delitti contro la libertà sessuale, la novella del 1996 ha
incluso i reati sessuali, senza distinzione di sorta, nella generica e residuale catego-
ria dei “delitti contro la libertà personale”, a cui appartengono fattispecie minori
quali il sequestro di persona e l’arresto illegale. Una volta riqualiHcati i delitti ses-
suali come delitti contro la persona, i medesimi avrebbero dovuto essere più cor-
rettamente collocati nell’attuale sezione iii, dedicata ai “delitti contro la libertà
morale”, e precisamente dopo l’art. 610 c.p. (violenza privata), anche se tale alter-
nativa avrebbe forse dato il segno di un minor valore attribuito ai delitti di vio-
lenza sessuale. o ancor più signiHcativamente sotto le autonome e distinte cate-
gorie dei “delitti contro la libertà sessuale” dei maggiorenni e dei “delitti contro
l’intangibilità sessuale” dei minorenni.
forse sarebbe stato preferibile riscrivere il contenuto dell’intero titolo iX,
inserendolo ex novo in uno o più capi appositi all’interno del titolo Xii, con un
mantenimento della nota di sessualità che, indubbiamente, caratterizza anche i
reati introdotti, o riscritti, dalla legge n. 66/1996, classiHcandoli, tutti, come
“delitti contro la libertà sessuale” (ora sono solo delitti contro la libertà personale).
invero, mentre la “libertà personale” è libertà negativa, “libertà da” ogni
coercizione, la “libertà sessuale” è “libertà di”, libertà interna di autodetermina-
zione in funzione della libertà stessa di agire nel campo della sessualità.
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