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aRteMiSia 3.0. La condizione deLLa donna nei SecoLi




             10. La Legge 66/96
                  Solo nel 1995, dopo anni di nulla di fatto, alcune deputate donne decisero
             di superare l’ostacolo e si riunirono, senza distinzioni ideologiche, ed insieme esa-
             minarono le successive 14 proposte di legge preparando un testo unico.
                  ci fu una accesissima discussione tra forze politiche in parlamento e sulla
             stampa e, alla Hne, venne approvata la legge n. 66 del 1996 ,“norme contro la vio-
             lenza sessuale”.
                  fra le innovazioni introdotte dalla legge n. 66 del 1996 emerge, anzitutto, la
             diversa classiHcazione sistematica dei reati in materia sessuale collocati ora nel-
             l’ambito del preesistente titolo Xii del libro secondo del codice penale, dedicato
             ai “delitti contro la persona”, nel capo ii, Sezione ii, fra i “delitti contro la libertà
             personale”, species del più ampio genus libertà individuale.
                  nonostante l’innegabile pregio che la nuova legge introduce, ovvero quello
             di abbandonare la concezione essenzialmente pubblicistico-collettiva dell’ogget-
             to giuridico dei reati sessuali per approdare ad una visione individual-personale
             del bene cui apprestare tutela, la nuova legge non è passata indenne a critiche che
             ne hanno evidenziato i limiti, forse ancora espressione di un retaggio culturale
             duro a morire, anche nelle stesse donne.
                  a di+erenza di quanto originariamente previsto dal codice, il cui capo i del
             titolo iX era intitolato dei delitti contro la libertà sessuale, la novella del 1996 ha
             incluso i reati sessuali, senza distinzione di sorta, nella generica e residuale catego-
             ria dei “delitti contro la libertà personale”, a cui appartengono fattispecie minori
             quali il sequestro di persona e l’arresto illegale. Una volta riqualiHcati i delitti ses-
             suali come delitti contro la persona, i medesimi avrebbero dovuto essere più cor-
             rettamente collocati nell’attuale sezione iii, dedicata ai “delitti contro la libertà
             morale”, e precisamente dopo l’art. 610 c.p. (violenza privata), anche se tale alter-
             nativa avrebbe forse dato il segno di un minor valore attribuito ai delitti di vio-
             lenza sessuale. o ancor più signiHcativamente sotto le autonome e distinte cate-
             gorie dei “delitti contro la libertà sessuale” dei maggiorenni e dei “delitti contro
             l’intangibilità sessuale” dei minorenni.
                  forse sarebbe stato preferibile riscrivere il contenuto dell’intero titolo iX,
             inserendolo ex novo in uno o più capi appositi all’interno del titolo Xii, con un
             mantenimento della nota di sessualità che, indubbiamente, caratterizza anche i
             reati  introdotti,  o riscritti,  dalla legge  n.  66/1996,  classiHcandoli,  tutti,  come
             “delitti contro la libertà sessuale” (ora sono solo delitti contro la libertà personale).
                  invero, mentre la “libertà personale” è libertà negativa, “libertà da” ogni
             coercizione, la “libertà sessuale” è “libertà di”, libertà interna di autodetermina-
             zione in funzione della libertà stessa di agire nel campo della sessualità.

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