Page 81 - Rassegna 2025-4
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LA DISCIpLINA DeLL’uTILIzzAbILITà proCeSSuALe DegLI ATTI CompIuTI DALLe SquADre
                                          INveSTIgATIve ComuNI (SIC)




                    Ne consegue che le informazioni acquisite nell’ambito di una S.I.C., se con-
               divise  autonomamente  dall’autorità  giudiziaria  straniera,  risultano  utilizzabili
               secondo il regime ordinario delle informazioni di polizia.
                    L’articolo 6, comma 4, lett. c del decreto legislativo n. 34/2016 introduce un’im-
               portante eccezione alla f nalità vincolata, consentendo l’utilizzo delle informazioni per
               scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica. La previsione, di
               natura eccezionale, è giustif cata dall’urgenza e dall’imminenza del pericolo, che preval-
               gono temporaneamente sulle limitazioni poste dal principio di specialità.
                    Questa deroga solleva tuttavia dubbi interpretativi sulla durata della deroga stessa e
               sulla successiva utilizzabilità delle informazioni. La norma prevede espressamente che,
               cessata la minaccia, l’utilizzo delle informazioni ritorna a essere sottoposto ai vincoli ori-
               ginari. È evidente che tale disposizione richieda un controllo rigoroso  da parte delle auto-
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               rità competenti, al f ne di prevenire abusi o utilizzi sproporzionati delle informazioni.
                    Particolarmente delicata è anche la clausola residuale contenuta nell’articolo
               6, comma 4, lett. d, la quale consente l’utilizzo delle informazioni per “qualsiasi
               altro scopo”, purché nei limiti convenuti dagli Stati partecipanti alla squadra inve-
               stigativa comune. Tale disposizione attribuisce un ruolo centrale al consenso una-
               nime, che può svincolare def nitivamente le informazioni dalle f nalità specif che
               per cui sono state raccolte. Se da un lato la clausola residuale introduce una certa
               f essibilità procedimentale, dall’altro rischia di determinare una f uidità informativa
               che potrebbe tradursi in un utilizzo improprio delle informazioni, con il conse-
               guente rischio di violare il principio di proporzionalità, creando una zona grigia di
               dif  cile controllo.In relazione alle informazioni acquisite attraverso intercettazioni
               telefoniche, ambientali e informatiche, il quadro normativo presenta ulteriori com-
               plessità. L’emanazione del decreto legislativo n. 108/2017, di recepimento della
               direttiva 2014/41/Ue sull’ordine europeo di indagine penale, ha introdotto un
               nuovo  strumento  di  cooperazione  transnazionale  per  l’acquisizione  probatoria.
               Tuttavia, la direttiva esclude espressamente dal proprio ambito applicativo le osser-
               vazioni transfrontaliere e la costituzione delle S.I.C., lasciando immutata  la disci-
                                                                                   10
               plina prevista dalla decisione quadro 2002/465/GAI. La giurisprudenza , ad ogni
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               modo, ha riconosciuto che l’autorità giudiziaria italiana può utilizzare informazioni
               derivanti da intercettazioni ef ettuate all’estero, purché le stesse siano state acquisite
               nel rispetto delle norme procedurali del Paese richiesto.


               9  G. Pisani, Informazioni investigative e diritti fondamentali: il bilanciamento necessario, 2021.
               10  M. Daniele, L’ordine europeo di indagine penale e le sue interazioni con le squadre investigative
                  comuni.
               11  Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. 35396/2024.

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