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LA DISCIpLINA DeLL’uTILIzzAbILITà proCeSSuALe DegLI ATTI CompIuTI DALLe SquADre
                                          INveSTIgATIve ComuNI (SIC)




                    Tuttavia, la concreta applicazione di tali principi richiede un costante vaglio giu-
               risdizionale e una stretta collaborazione tra le autorità coinvolte, al f ne di garantire
               che la cooperazione investigativa internazionale non si traduca in una violazione dei
               diritti fondamentali dell’indagato.

               4.  Condivisione e protezione delle informazioni raccolte durante le indagini
                  condotte dalle Squadre Investigative Comuni (SIC)
                    Si è più volte detto che le squadre investigative comuni, quale strumento coo-
               perativo transnazionale, rappresentano un mezzo essenziale per il coordinamento
               delle attività d’indagine tra autorità giudiziarie e forze di polizia di diversi Stati. Tale
               contesto investigativo genera, però, delicate questioni anche relativamente alla con-
               divisione e protezione delle informazioni raccolte durante le attività poste in essere
               dalle squadre stesse. La disciplina giuridica di riferimento si ritrova in gran parte
               nella decisione quadro 2002/465/GAI, recepita nell’ordinamento italiano con il
               decreto legislativo n. 34/2016.
                    Un primo elemento da evidenziare riguarda la f nalità vincolata delle informa-
               zioni acquisite dalle squadre investigative comuni. Il legislatore europeo ha inteso
               stabilire limiti rigorosi all’utilizzo di tali informazioni, identif cando specif ci casi
               d’uso nei quali i dati raccolti possono essere legittimamente impiegati, a tutela sia
               delle  esigenze  investigative  sia  dei  diritti  fondamentali  coinvolti .  L’articolo  6,
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               comma 4, del decreto di recepimento è particolarmente signif cativo, riproducendo
               fedelmente i principi stabiliti dalla decisione quadro.
                    In primo luogo, l’utilizzo delle informazioni è consentito per la f nalità princi-
               pale per la quale la squadra è stata istituita, come espressamente indicato nell’accor-
               do costitutivo. Tale previsione rappresenta una logica applicazione del principio di
               specialità, secondo il quale i dati raccolti possono essere utilizzati esclusivamente per
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               perseguire l’obiettivo investigativo che ha giustif cato la creazione della squadra .
                    Diverso, ma strettamente connesso, è l’uso delle informazioni per reati ulte-
               riori rispetto a quelli originariamente oggetto delle indagini della squadra. Tale uti-
               lizzo richiede, in via generale, il consenso dello Stato sul cui territorio le informazio-
               ni sono state raccolte. L’elemento problematico, tuttavia, risiede nella possibilità di
               un rif uto da parte dello Stato richiesto: il decreto attuativo consente il diniego solo
               in due circostanze tassative, ovvero nel caso di un grave pericolo per l’ef  cacia delle
               indagini o nel caso in cui l’assistenza giudiziaria possa essere legittimamente rif uta-
               ta.


               5  Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CeDU), Caso Söderman c. Svezia (2013).
               6  Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 49389/2016.

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