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LA DISCIpLINA DeLL’uTILIzzAbILITà proCeSSuALe DegLI ATTI CompIuTI DALLe SquADre
INveSTIgATIve ComuNI (SIC)
Tuttavia, la concreta applicazione di tali principi richiede un costante vaglio giu-
risdizionale e una stretta collaborazione tra le autorità coinvolte, al f ne di garantire
che la cooperazione investigativa internazionale non si traduca in una violazione dei
diritti fondamentali dell’indagato.
4. Condivisione e protezione delle informazioni raccolte durante le indagini
condotte dalle Squadre Investigative Comuni (SIC)
Si è più volte detto che le squadre investigative comuni, quale strumento coo-
perativo transnazionale, rappresentano un mezzo essenziale per il coordinamento
delle attività d’indagine tra autorità giudiziarie e forze di polizia di diversi Stati. Tale
contesto investigativo genera, però, delicate questioni anche relativamente alla con-
divisione e protezione delle informazioni raccolte durante le attività poste in essere
dalle squadre stesse. La disciplina giuridica di riferimento si ritrova in gran parte
nella decisione quadro 2002/465/GAI, recepita nell’ordinamento italiano con il
decreto legislativo n. 34/2016.
Un primo elemento da evidenziare riguarda la f nalità vincolata delle informa-
zioni acquisite dalle squadre investigative comuni. Il legislatore europeo ha inteso
stabilire limiti rigorosi all’utilizzo di tali informazioni, identif cando specif ci casi
d’uso nei quali i dati raccolti possono essere legittimamente impiegati, a tutela sia
delle esigenze investigative sia dei diritti fondamentali coinvolti . L’articolo 6,
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comma 4, del decreto di recepimento è particolarmente signif cativo, riproducendo
fedelmente i principi stabiliti dalla decisione quadro.
In primo luogo, l’utilizzo delle informazioni è consentito per la f nalità princi-
pale per la quale la squadra è stata istituita, come espressamente indicato nell’accor-
do costitutivo. Tale previsione rappresenta una logica applicazione del principio di
specialità, secondo il quale i dati raccolti possono essere utilizzati esclusivamente per
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perseguire l’obiettivo investigativo che ha giustif cato la creazione della squadra .
Diverso, ma strettamente connesso, è l’uso delle informazioni per reati ulte-
riori rispetto a quelli originariamente oggetto delle indagini della squadra. Tale uti-
lizzo richiede, in via generale, il consenso dello Stato sul cui territorio le informazio-
ni sono state raccolte. L’elemento problematico, tuttavia, risiede nella possibilità di
un rif uto da parte dello Stato richiesto: il decreto attuativo consente il diniego solo
in due circostanze tassative, ovvero nel caso di un grave pericolo per l’ef cacia delle
indagini o nel caso in cui l’assistenza giudiziaria possa essere legittimamente rif uta-
ta.
5 Corte europea dei Diritti dell’Uomo (CeDU), Caso Söderman c. Svezia (2013).
6 Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 49389/2016.
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