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SCIeNze INVeSTIGATIVe
La possibilità di nominare un difensore, anche d’uf cio, è una garanzia essen-
ziale per la tutela della libertà personale e del diritto di difesa, e la sua violazione
comporta l’invalidità dell’atto, indipendentemente dalla conformità alla lex loci. La
presenza dei membri italiani della squadra al momento del compimento di tali atti
all’estero assume, in questo contesto, un’importanza fondamentale: spetta a essi
vigilare af nché le garanzie difensive previste dal nostro ordinamento vengano
rispettate, sollecitando eventualmente l’autorità straniera a garantire all’indagato
l’assistenza di un difensore.
Un elemento cruciale che emerge dall’analisi dell’articolo 6 è rappresentato
dalla natura delle SIC e dal loro funzionamento, che prescindono dalle tradizionali
procedure di assistenza giudiziaria. Le squadre comuni operano, infatti, sulla base
dell’accordo costitutivo, senza necessità di ricorrere a rogatorie internazionali o a
ordini europei di indagine penale. Questo approccio innovativo, se da un lato con-
sente di superare i limiti burocratici delle procedure tradizionali, dall’altro richiede
una maggiore attenzione nella raccolta e formazione della prova, al f ne di garantir-
ne la piena utilizzabilità nei procedimenti nazionali.
La Corte di Cassazione e la dottrina hanno già avuto modo di esprimersi in
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merito all’utilizzabilità degli atti compiuti all’estero al di fuori delle procedure roga-
toriali, af ermando che essi possono essere utilizzati nel processo italiano purché
non si pongano in contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico e con i
principi fondamentali del nostro ordinamento. Tale orientamento, sebbene forma-
tosi con riferimento alla cooperazione giudiziaria tradizionale, of re spunti utili per
interpretare il regime di utilizzabilità degli atti compiuti nell’ambito delle SIC. È
evidente, tuttavia, che tale principio non può essere applicato in modo automatico,
poiché le SIC rappresentano uno strumento diverso e più avanzato, che presuppo-
ne una integrazione operativa tra le autorità degli Stati membri.
In conclusione, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 34/2016 of re un quadro
normativo articolato e innovativo, che consente di coniugare l’ef cienza investigativa
con il rispetto delle garanzie difensive. La distinzione tra atti ripetibili e irripetibili, la
previsione del principio della lex loci e l’obbligo di compatibilità con la normativa pro-
cessuale italiana rappresentano i pilastri su cui si fonda il regime di utilizzabilità degli
atti compiuti dalle squadre investigative comuni.
3 ex multis, Cassazione Penale, sez. Unite, 21 luglio 2016, n. 50415.
4 ex multis, F. Ruggieri, La cooperazione giudiziaria internazionale e l’utilizzabilità delle prove
acquisite all’estero, in rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018; M. Daniele, Le squadre
investigative comuni e la lex loci: problemi di compatibilità con il diritto italiano, in Giurisprudenza
Italiana, 2019.
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