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LA DISCIpLINA DeLL’uTILIzzAbILITà proCeSSuALe DegLI ATTI CompIuTI DALLe SquADre
                                          INveSTIgATIve ComuNI (SIC)




                    Gli atti non ripetibili - quelli, cioè, che per loro natura o per circostanze con-
               tingenti non possono essere nuovamente esperiti senza perdere la loro ef  cacia pro-
               batoria - non pongono particolari problemi di compatibilità con il sistema proces-
               suale italiano. essi, infatti, rientrano pienamente nel fascicolo del dibattimento ai
               sensi dell’art. 431 c.p.p., come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legisla-
               tivo n. 34/2016. La norma prevede che i verbali relativi agli atti non ripetibili posti
               in essere dalla SIC siano acquisiti al fascicolo processuale, garantendo così la loro
               piena utilizzabilità. Tale previsione appare coerente con i principi generali del pro-
               cesso  penale  italiano,  secondo  cui  gli  atti  irripetibili  possono  essere  acquisiti  al
               dibattimento proprio in virtù della loro natura eccezionale e della loro funzione
               probatoria insostituibile.
                    Diversa, e certamente più problematica, è la questione relativa agli atti ripeti-
               bili, per i quali l’articolo 6, comma 3, stabilisce che essi abbiano la “stessa ef  cacia
               dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana”. Tale disposizione,
               apparentemente chiara nella sua formulazione letterale, pone in realtà questioni
               interpretative di non poco conto. La semantica dell’espressione “stessa ef  cacia”
               suggerisce che gli atti compiuti all’estero dalla squadra comune non siano automa-
               ticamente utilizzabili nel processo penale italiano, ma debbano essere sottoposti a
               un vaglio di compatibilità con le norme processuali interne. Si tratta, dunque, di
               una “parif cazione condizionata”, che richiede all’autorità giudiziaria italiana una
               valutazione rigorosa circa il rispetto delle garanzie difensive e dei principi fonda-
               mentali del nostro ordinamento.
                    A sostegno di questa interpretazione si pone l’articolo 6, comma 1, che rece-
               pisce il principio della lex loci, stabilendo che la squadra investigativa comune agisce
               “sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana”. Ne consegue che, per gli
               atti compiuti in Italia, non dovrebbero sorgere particolari problemi di utilizzabilità,
               atteso che essi rispettano sin dall’origine le norme del codice di procedura penale
               italiano. Tuttavia, quando l’atto investigativo viene compiuto all’estero, in confor-
               mità alla legge dello Stato ospitante, la sua utilizzabilità processuale in Italia è subor-
               dinata a una verif ca di compatibilità con i principi cardine del nostro sistema. La
               norma, quindi, esclude una automatica ammissione di tali atti nel fascicolo del
               dibattimento, imponendo un f ltro rigido che tenga conto sia della lex loci sia delle
               garanzie fondamentali previste a tutela dell’indagato.
                    Un esempio paradigmatico di tale problematica è rappresentato dalle perqui-
               sizioni e dai sequestri compiuti all’estero. Se nello Stato ospitante tali atti vengono
               eseguiti senza il rispetto delle formalità previste dall’articolo 250 c.p.p., in partico-
               lare senza l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di f ducia, l’atto
               potrebbe risultare inutilizzabile nel processo italiano.

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