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LA DISCIpLINA DeLL’uTILIzzAbILITà proCeSSuALe DegLI ATTI CompIuTI DALLe SquADre
INveSTIgATIve ComuNI (SIC)
Gli atti non ripetibili - quelli, cioè, che per loro natura o per circostanze con-
tingenti non possono essere nuovamente esperiti senza perdere la loro ef cacia pro-
batoria - non pongono particolari problemi di compatibilità con il sistema proces-
suale italiano. essi, infatti, rientrano pienamente nel fascicolo del dibattimento ai
sensi dell’art. 431 c.p.p., come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 34/2016. La norma prevede che i verbali relativi agli atti non ripetibili posti
in essere dalla SIC siano acquisiti al fascicolo processuale, garantendo così la loro
piena utilizzabilità. Tale previsione appare coerente con i principi generali del pro-
cesso penale italiano, secondo cui gli atti irripetibili possono essere acquisiti al
dibattimento proprio in virtù della loro natura eccezionale e della loro funzione
probatoria insostituibile.
Diversa, e certamente più problematica, è la questione relativa agli atti ripeti-
bili, per i quali l’articolo 6, comma 3, stabilisce che essi abbiano la “stessa ef cacia
dei corrispondenti atti regolati dalla legge processuale italiana”. Tale disposizione,
apparentemente chiara nella sua formulazione letterale, pone in realtà questioni
interpretative di non poco conto. La semantica dell’espressione “stessa ef cacia”
suggerisce che gli atti compiuti all’estero dalla squadra comune non siano automa-
ticamente utilizzabili nel processo penale italiano, ma debbano essere sottoposti a
un vaglio di compatibilità con le norme processuali interne. Si tratta, dunque, di
una “parif cazione condizionata”, che richiede all’autorità giudiziaria italiana una
valutazione rigorosa circa il rispetto delle garanzie difensive e dei principi fonda-
mentali del nostro ordinamento.
A sostegno di questa interpretazione si pone l’articolo 6, comma 1, che rece-
pisce il principio della lex loci, stabilendo che la squadra investigativa comune agisce
“sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana”. Ne consegue che, per gli
atti compiuti in Italia, non dovrebbero sorgere particolari problemi di utilizzabilità,
atteso che essi rispettano sin dall’origine le norme del codice di procedura penale
italiano. Tuttavia, quando l’atto investigativo viene compiuto all’estero, in confor-
mità alla legge dello Stato ospitante, la sua utilizzabilità processuale in Italia è subor-
dinata a una verif ca di compatibilità con i principi cardine del nostro sistema. La
norma, quindi, esclude una automatica ammissione di tali atti nel fascicolo del
dibattimento, imponendo un f ltro rigido che tenga conto sia della lex loci sia delle
garanzie fondamentali previste a tutela dell’indagato.
Un esempio paradigmatico di tale problematica è rappresentato dalle perqui-
sizioni e dai sequestri compiuti all’estero. Se nello Stato ospitante tali atti vengono
eseguiti senza il rispetto delle formalità previste dall’articolo 250 c.p.p., in partico-
lare senza l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di f ducia, l’atto
potrebbe risultare inutilizzabile nel processo italiano.
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