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SCIeNze INVeSTIGATIVe




                  In tale contesto, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 34/2016 funge da norma
             di raccordo, introducendo un regime di utilizzabilità specif co per gli atti compiuti
             dalle SIC. La disposizione, nel prevedere che tali atti abbiano la stessa ef  cacia degli
             atti corrispondenti regolati dalla legge processuale italiana, impone implicitamente
             un vaglio di compatibilità che richiama, per analogia, il f ltro previsto dall’articolo
             729 c.p.p. Tuttavia, a dif erenza di quest’ultimo, l’articolo 6 non introduce una
             sanzione automatica di inutilizzabilità per le violazioni commesse durante la forma-
             zione degli atti, lasciando ampio margine di discrezionalità all’autorità giudiziaria.
                  L’assenza di un regime sanzionatorio specif co per le SIC può essere interpre-
             tata come una scelta consapevole del legislatore, volta a privilegiare un approccio
             più f essibile e collaborativo rispetto alle tradizionali rogatorie. Tuttavia, essa solleva
             interrogativi in merito alla tutela dei diritti difensivi, soprattutto nei casi in cui gli
             atti compiuti all’estero non rispettino le garanzie minime previste dal nostro ordi-
             namento. La dottrina ha suggerito che il giudice italiano dovrebbe applicare, per
             analogia, i principi elaborati in relazione alle rogatorie, valutando caso per caso la
             compatibilità sostanziale degli atti compiuti all’estero. Tale approccio, pur essendo
             ragionevole,  non  elimina  del  tutto  le  incertezze  applicative,  poiché  rimette  alla
             discrezionalità giudiziaria la def nizione dei limiti di compatibilità.
                  L’interpretazione sistematica degli articoli 431, 729 e 727 c.p.p. evidenzia,
             dunque, la necessità di un bilanciamento tra la f essibilità investigativa garantita
             dalle SIC e il rispetto delle garanzie difensive fondamentali. Questo bilanciamento
             può essere realizzato attraverso un controllo rigoroso sugli atti compiuti all’estero,
             volto a garantire che essi rispettino le regole fondamentali del nostro ordinamento,
             senza tuttavia compromettere l’ef  cacia della cooperazione investigativa. La pre-
             senza di membri italiani all’interno delle SIC rappresenta un elemento cruciale per
             assicurare il rispetto delle garanzie procedurali, nonché per prevenire eventuali con-
             testazioni sull’utilizzabilità degli atti in sede dibattimentale.

             3.  L’articolo 6 del D.Lgs. 34/2016
                  La centralità del tema in esame deriva dalla necessità di individuare un equili-
             brio giuridico tra la collaborazione internazionale e la tutela dei diritti fondamentali
             delle parti coinvolte nel procedimento penale. La voluntas legis appare chiara nella
             sua intenzione di conferire piena operatività alle SIC, distinguendo esplicitamente
             tra gli atti ripetibili e quelli non ripetibili. Tale distinzione, ben nota al nostro ordi-
             namento  processuale  penale,  è  cruciale  per  comprendere  l’ef ettiva  utilizzabilità
             degli atti nei diversi segmenti e tempi procedurali. È proprio tale discrimine che
             deve guidare l’operatore giuridico nell’interpretazione dell’articolo 6 e nell’applica-
             zione concreta delle sue disposizioni.

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