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SCIeNze INVeSTIGATIVe
Tali condizioni introducono una bilateralità procedimentale, poiché ogni
Stato partecipe conserva una sovranità limitata ma essenziale sulla condivisione
delle informazioni ottenute sul proprio territorio.
Ulteriore elemento di rif essione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare
le informazioni per contrastare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pub-
blica. La ratio sottesa a questa eccezione risiede nell’urgenza della situazione, tale da
giustif care l’utilizzo delle informazioni indipendentemente dalla f nalità originaria
dell’indagine. Il legislatore prevede, tuttavia, che una volta cessata la minaccia, l’uti-
lizzo delle informazioni torni a essere sottoposto ai vincoli normativi previsti per i
reati ulteriori.
Un ultimo caso di utilizzo delle informazioni, previsto con formulazione
volutamente ampia, concerne scopi ulteriori concordati tra gli Stati partecipanti.
Tale previsione attribuisce un ruolo centrale al consenso unanime, che consente di
svincolare def nitivamente le informazioni dalla f nalità specif ca per la quale la
squadra è stata costituita. Questa norma introduce una certa elasticità procedimen-
tale, ma, al contempo, espone il sistema a possibili rischi di utilizzo improprio o
eccessivo delle informazioni raccolte.
Parte della dottrina ha evidenziato come il quadro delineato dalle disposizio-
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ni richiamate presenti un livello di f uidità informativa che potrebbe rivelarsi pro-
blematico. La possibilità di condividere e utilizzare informazioni per scopi ulteriori,
sebbene vincolata al consenso unanime degli Stati partecipanti, rischia di determi-
nare un’emancipazione delle informazioni stesse sia rispetto alla fonte originaria sia
rispetto alla f nalità investigativa primaria. Questa situazione potrebbe comportare
una deriva applicativa tale da compromettere il principio di proporzionalità e, in
ultima analisi, i diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Ulteriore criticità riguarda l’assenza, nel decreto attuativo, di una disciplina
specif ca circa il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte nell’ambito delle
squadre investigative comuni nel contesto di un procedimento penale italiano. È
ragionevole ritenere che tali informazioni debbano essere trattate alla stregua di
informazioni di polizia, utilizzabili esclusivamente per proseguire indagini in corso
o per l’avvio di nuove indagini qualora emergano elementi tali da conf gurare una
notizia di reato. Tale interpretazione trova supporto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione , la quale ha più volte ribadito che la sanzione di inutilizzabili-
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tà, prevista per le rogatorie internazionali (articolo 729, comma 1, c.p.p.), è di natu-
ra speciale e non applicabile al di fuori del contesto specif co delle rogatorie.
7 ex multis, Illuminati, G., mutuo riconoscimento e attività delle squadre investigative comuni: tra effi-
cienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto penale Contemporaneo, 2020.
8 Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 49389/2016.
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