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SCIeNze INVeSTIGATIVe




                  Tali  condizioni  introducono  una  bilateralità  procedimentale,  poiché  ogni
             Stato partecipe conserva una sovranità limitata ma essenziale sulla condivisione
             delle informazioni ottenute sul proprio territorio.
                  Ulteriore elemento di rif essione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare
             le informazioni per contrastare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pub-
             blica. La ratio sottesa a questa eccezione risiede nell’urgenza della situazione, tale da
             giustif care l’utilizzo delle informazioni indipendentemente dalla f nalità originaria
             dell’indagine. Il legislatore prevede, tuttavia, che una volta cessata la minaccia, l’uti-
             lizzo delle informazioni torni a essere sottoposto ai vincoli normativi previsti per i
             reati ulteriori.
                  Un  ultimo  caso  di  utilizzo  delle  informazioni,  previsto  con  formulazione
             volutamente ampia, concerne scopi ulteriori concordati tra gli Stati partecipanti.
             Tale previsione attribuisce un ruolo centrale al consenso unanime, che consente di
             svincolare  def nitivamente  le  informazioni  dalla  f nalità  specif ca  per  la  quale  la
             squadra è stata costituita. Questa norma introduce una certa elasticità procedimen-
             tale, ma, al contempo, espone il sistema a possibili rischi di utilizzo improprio o
             eccessivo delle informazioni raccolte.
                  Parte della dottrina  ha evidenziato come il quadro delineato dalle disposizio-
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             ni richiamate presenti un livello di f uidità informativa che potrebbe rivelarsi pro-
             blematico. La possibilità di condividere e utilizzare informazioni per scopi ulteriori,
             sebbene vincolata al consenso unanime degli Stati partecipanti, rischia di determi-
             nare un’emancipazione delle informazioni stesse sia rispetto alla fonte originaria sia
             rispetto alla f nalità investigativa primaria. Questa situazione potrebbe comportare
             una deriva applicativa tale da compromettere il principio di proporzionalità e, in
             ultima analisi, i diritti fondamentali delle persone coinvolte.
                  Ulteriore criticità riguarda l’assenza, nel decreto attuativo, di una disciplina
             specif ca circa il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte nell’ambito delle
             squadre investigative comuni nel contesto di un procedimento penale italiano. È
             ragionevole ritenere che tali informazioni debbano essere trattate alla stregua di
             informazioni di polizia, utilizzabili esclusivamente per proseguire indagini in corso
             o per l’avvio di nuove indagini qualora emergano elementi tali da conf gurare una
             notizia  di  reato.  Tale  interpretazione  trova  supporto  nella  giurisprudenza  della
             Corte di Cassazione , la quale ha più volte ribadito che la sanzione di inutilizzabili-
                               8
             tà, prevista per le rogatorie internazionali (articolo 729, comma 1, c.p.p.), è di natu-
             ra speciale e non applicabile al di fuori del contesto specif co delle rogatorie.
             7  ex multis, Illuminati, G., mutuo riconoscimento e attività delle squadre investigative comuni: tra effi-
               cienza investigativa e tutela dei diritti fondamentali, in Diritto penale Contemporaneo, 2020.
             8  Corte di Cassazione, sez. VI penale, sent. n. 49389/2016.

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