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StUDI MILItArI




             ricorre in due passi del Bellum Catilinae di Sallustio , nell’opera In pisonem di
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             Cicerone  e nel diario delle guerre galliche di Cesare . Varrone, nella sua opera De
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             lingua latina, avvertì l’esigenza di specif care che la parola praetor assumeva un
             diverso signif cato in ambito militare .
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             4.  L’imperatore e la cancelleria imperiale quali elementi di sviluppo delle de
               re militari
                  Con l’inizio dell’età del principato, l’imperatore, assunto il ruolo di vertice del
             sistema istituzionale e comandante delle legioni, divenne una nuova fonte del dirit-
             to. In questo nuovo ordinamento, furono due i fattori che contribuirono a rendere
             autonomo il tema della disciplina militare.
                  Il primo fu la produzione legislativa dell’imperatore, cui i governatori delle
             provincie si rivolgevano direttamente a lui per avere indicazioni su come orientare
             le loro decisioni nei casi più dubbi. Le risposte imperiali portarono quindi alla
             nascita del genus dei rescripta, tra cui si possono citare la corrispondenza tra traiano
             e  il  governatore  del  Ponto  Plinio  il  Giovane ,  oppure  le  richieste  che  il  legato
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             Statilio Secondo o quello d’Aquitania Salvio fecero ad Adriano. Queste ultime,
             riportate dal giureconsulto Callistrato nel Digesto , testimoniano come proprio
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             l’imperatore Adriano fu uno dei principali creatori e sviluppatori delle norme in
             materia penale militare nel II secolo d.C.
                  Il secondo fu la creazione di un apparato burocratico centrale, con al vertice
             la cancelleria dell’imperatore, presso cui lavoravano i più illustri giureconsulti del-
             l’epoca che, con la loro opera, riuscirono a dare una prima codif cazione alle nuove
             norme  promulgate  dall’imperatore.  La  necessità  e  la  tendenza  a  conservare  in
             maniera sistematica queste nuove fonti legislative portarono i giuristi a partire dal
             II secolo d.C. a iniziare i primi studi sulla disciplina militare, seppur ancora trattan-
             dola come sussidiaria.
                  tra i giuristi del periodo, tarrunteno Paterno, prefetto del pretorio in epoca


             7  Sallustio, Bellum Catilinae, 45.2; 59.6.
             8  Cicerone, In pisonem, 23.54.
             9  Giulio Cesare, De bello Gallico, 1.21.4.
             10  Varrone, De lingua latina, 5.87. La carica di praetor doveva coincidere, nella prima repubblica, con
               il consolato, dalla quale si distinse nel 363 a. C. con la creazione della pretura urbana, che aveva fun-
               zioni giudicanti tra i cittadini romani. Inoltre, il periodo di durata della carica consolare era detto
               pretorio. Inizialmente, quindi, i praetor svolgevano i compiti dei consoli in loro assenza, erano dotati
               di imperium e potevano guidare gli eserciti.
             11  raccolta nell’opera Epistualae dello stesso Plinio il Giovane.
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