Page 189 - Rassegna 2025-3
P. 189
DE RE MILITaRI: DISCIpLINa E DIRITTo pENaLE MILITaRE aL TEMpo DEI RoMaNI
ricambi, non soccombessero anche a causa dei militari che decidevano di abbando-
nare le Aquile. A riprova della centralità del problema, nel 403 d.C. gli imperatori
18
Arcadio e onorio promulgarono ben quattro costituzioni sulla repressione del
fenomeno, di cui le ultime due addirittura emanate nello stesso giorno.
Al contrario di teodosio II, Giustiniano riuscì nell’intento di codif care sia le
leges sia gli iura, raggruppando nel Digesto tutti i responsi dei giuristi relativi al
diritto penale militare. Ciò è riconducibile a due fattori principali: il primo fu il raf-
forzarsi sia del suo potere che del suo apparato statale; il secondo fu la presenza di
triboniano, che condusse un’ampia opera di sistemazione degli iura grazie alla sua
immensa raccolta di opere classiche.
Il libro VII del Codice teodosiano non venne interamente recuperato e tra-
slato in quello giustinianeo: l’esercito bizantino era nettamente diverso da quello
della parte occidentale che si era appena dissolta, e molti titoli furono falcidiati.
Diversamente da teodosio II, Giustiniano riuscì anche a codif care la produzione
dei giureconsulti di epoca classica sulla disciplina e sul diritto penale militare: il tito-
lo 16 del libro 49 denominato de re militari, richiama, perlappunto, gli scritti dei
giureconsulti di età severiana. Il titolo si apre con un passo di Ulpiano che fa emer-
gere, per negazione, la natura rei publicae causa del servizio militare .
19
Segue il frammento nr. 2 in cui viene data la def nizione del proprium militare
delictum a cui fa seguito la specif cazione che anche l’arruolamento delle persone a
20
cui non era consentito costituisce un illecito militare . Se così non fosse, il paganus che
21
tentava di arruolarsi illegittimamente sarebbe stato sottoposto alla sola giustizia civile.
Viene poi descritta una massima sulla competenza territoriale presa da un
rescritto degli imperatori Severo e Caracalla : il disertore doveva essere punito dal
22
suo comandante e quindi il governatore provinciale lo doveva rimandare al suo
reparto qualora ritrovato in un luogo diverso, a meno che non avesse commesso un
più grave delitto in quella provincia. Sono successivamente indicate le pene che
possono essere inf itte ai soldati : il rimprovero, la multa pecuniaria, il dover ese-
23
guire dei servizi pesanti, il trasferimento di reparto, la perdita del grado, il congedo
con infamia, a cui poi si aggiungeva la pena di morte descritta in varie f gure di
reato.
18 Costituzioni nn. 11, 12, 13 e 14 del libro VII titolo 18.
19 D. 49.16.1.
20 D. 49.16.2.pr.
21 D. 49.16.2.1.
22 D. 49.16.3.pr.
23 D. 49.16.3.1.
187

