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DE RE MILITaRI: DISCIpLINa E DIRITTo pENaLE MILITaRE aL TEMpo DEI RoMaNI




               ricambi, non soccombessero anche a causa dei militari che decidevano di abbando-
               nare le Aquile. A riprova della centralità del problema, nel 403 d.C. gli imperatori
                                                                      18
               Arcadio e onorio promulgarono ben quattro costituzioni  sulla repressione del
               fenomeno, di cui le ultime due addirittura emanate nello stesso giorno.
                    Al contrario di teodosio II, Giustiniano riuscì nell’intento di codif care sia le
               leges sia gli iura, raggruppando nel Digesto tutti i responsi dei giuristi relativi al
               diritto penale militare. Ciò è riconducibile a due fattori principali: il primo fu il raf-
               forzarsi sia del suo potere che del suo apparato statale; il secondo fu la presenza di
               triboniano, che condusse un’ampia opera di sistemazione degli iura grazie alla sua
               immensa raccolta di opere classiche.
                    Il libro VII del Codice teodosiano non venne interamente recuperato e tra-
               slato in quello giustinianeo: l’esercito bizantino era nettamente diverso da quello
               della parte occidentale che si era appena dissolta, e molti titoli furono falcidiati.
               Diversamente da teodosio II, Giustiniano riuscì anche a codif care la produzione
               dei giureconsulti di epoca classica sulla disciplina e sul diritto penale militare: il tito-
               lo 16 del libro 49 denominato de re militari, richiama, perlappunto, gli scritti dei
               giureconsulti di età severiana. Il titolo si apre con un passo di Ulpiano che fa emer-
               gere, per negazione, la natura rei publicae causa del servizio militare .
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                    Segue il frammento nr. 2 in cui viene data la def nizione del proprium militare
               delictum  a cui fa seguito la specif cazione che anche l’arruolamento delle persone a
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               cui non era consentito costituisce un illecito militare . Se così non fosse, il paganus che
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               tentava di arruolarsi illegittimamente sarebbe stato sottoposto alla sola giustizia civile.
                    Viene poi descritta una massima sulla competenza territoriale presa da un
               rescritto degli imperatori Severo e Caracalla : il disertore doveva essere punito dal
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               suo comandante e quindi il governatore provinciale lo doveva rimandare al suo
               reparto qualora ritrovato in un luogo diverso, a meno che non avesse commesso un
               più grave delitto in quella provincia. Sono successivamente indicate le pene che
               possono essere inf itte ai soldati : il rimprovero, la multa pecuniaria, il dover ese-
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               guire dei servizi pesanti, il trasferimento di reparto, la perdita del grado, il congedo
               con infamia, a cui poi si aggiungeva la pena di morte descritta in varie f gure di
               reato.


               18  Costituzioni nn. 11, 12, 13 e 14 del libro VII titolo 18.
               19  D. 49.16.1.
               20  D. 49.16.2.pr.
               21  D. 49.16.2.1.
               22  D. 49.16.3.pr.
               23  D. 49.16.3.1.

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