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StUDI MILItArI




             SoMMArIo: 1. Inquadramento generale. - 2. L’età repubblicana: l’imperium del magistrato. -
                       3.  La  rottura  del  binomio  cittadino-soldato.  -  4.  L’imperatore  e  la  cancelleria
                       imperiale quali elementi di sviluppo delle de re militari. - 5. Il decadimento di
                       epoca  post-classica.  -  6.  Le  codificazioni  di  teodosio  II  e  Giustiniano.  -  7.
                       Considerazioni riepilogative.



             1.  Inquadramento generale
                  La forza militare è stata uno dei fondamento principale dell’ascesa e del succes-
             so più che millenario di roma, nonché, dal I secolo d. C., del potere imperiale. tale
             constatazione è indiscussa, sia nelle fonti antiche che in quelle storiograf che e, per
             tale  ragione,  gli  storici  hanno  dedicato  numerosissime  e  approfondite  ricerche  a
             composizione, dislocazione e impiego delle legioni. Minore rilevanza è stata accorda-
             ta, invece, alla disciplina, al diritto militare e all’organizzazione giuridica militare di
             roma. Poche sono le opere dei giuristi romani su tali tematiche che, f no al II secolo
             d.C., costituivano aspetti sussidiari di ricerca (come nell’opera di Catone il Censore),
             erano trattate come memorabilia (Frontino nei suoi Stratagemata), venivano utiliz-
             zate quali spunti per critiche in ambito poetico (la satira 16 di Giovenale), o assume-
             vano mero carattere autocelebrativo (le Epistulae di Plinio il Giovane).
                  Ciò dipese anche dal fatto che altri istituti peculiari dei militari, come il testa-
             mentum militis e il peculium castrense , furono considerati dai giuristi antichi come
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             istituti di ius singulare e ricompresi quindi nella disamina dello ius privatorum. A
             riprova di ciò, questi negotia furono collocati nel Digesto in titoli (per il peculio del-
             l’accampamento) e anche libri (per il testamento fatto dal soldato) diversi rispetto a
             quello dedicato alle norme sulla disciplina militare, il De re militari (libro 49 titolo
             16): il testamentum è stato infatti collocato nel libro 29 titolo 1, mentre il peculium è
             sì posto nel libro 49, ma al titolo 17. Questa poca attenzione al diritto militare da parte
             dei romani si osserva particolarmente in età repubblicana. tale tendenza è riconduci-
             bile agli aspetti sociali e organizzativi della forza militare di quel periodo: infatti in età
             repubblicana l’esercito era composto principalmente da cittadini romani, arruolati a
             rotazione tra le varie tribù, e sottostava al potere dei magistrati in virtù dell’aspetto
             sacrale dell’imperium. Pertanto, era impensabile nel II secolo a.C. per un Catone il
             Censore nel suo scritto libri ad Marcum filium, o anche per un Polibio nella sua nota
             digressione sull’ordinamento dell’esercito, trattare il diritto militare come una materia
             giuridica a sé stante, visto il simbiotico rapporto tra cittadino e militare, il quale, all’in-
             terno del pomerio, sottostava al potere del pater familias e a quello dei magistrati,
             mentre in guerra era sottoposto all’imperium del console che guidava la legione.



             1  L’insieme dei beni acquisiti da soggetti alienii iuris durante e a causa del servizio militare.
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