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DE RE MILITaRI: DISCIpLINa E DIRITTo pENaLE MILITaRE aL TEMpo DEI RoMaNI
Nel principato, al contrario, le legioni erano composte da volontari e profes-
sionisti legati all’imperatore da un giuramento rinnovato annualmente, la cui ferma
superava i vent’anni e che ricevevano uno stipendio; inoltre, la provenienza extra-
italica si andava dif ondendo sempre di più tra i legionari. Questi cambiamenti
sociali diedero impulso allo sviluppo degli studi sulla disciplina militare, in quanto
la produzione normativa si concentrò in capo all’imperatore, vertice dell’apparato
statale e coadiuvato dalla cancelleria sotto cui si radunavano i maggiori giureconsul-
ti dell’epoca, che ben poterono inglobare nelle loro opere le novità da lui introdotte
in tutti i campi del diritto.
Nel tardo impero, inf ne, il sistema di reclutamento e logistico dell’esercito si
basava principalmente su obblighi imposti alle città e alle cariche pubbliche, a cui si
aggiungevano contingenti di popolazioni barbariche legate da trattati. Il regresso
sociale dovuto agli sconvolgimenti delle invasioni barbariche e la necessità di difen-
dere i conf ni costituirono il nuovo inquadramento del diritto militare: non più
materia autonoma ma argine di difesa contro lo sgretolamento delle legioni.
2. L’età repubblicana: l’imperium del magistrato
Nella prima fase della repubblica il potere centrale era in fase di stabilizzazione a
seguito della forte lotta di classe tra i plebei e i senatori. Infatti, i consoli e i magistrati
deputati al comando delle legioni, che detenevano un potere pressoché totalitario sulla
massa dei cittadini-soldato, di estrazione plebea, venivano nominati tra i senatori.
Questo potere pressoché illimitato si basava sul carattere sacrale che rivestiva
la totalità delle cariche magistratuali romane: la facoltà di ricevere gli auspicia, ossia
il potere divinatorio di leggere e interpretare la volontà degli dèi. è lo stesso
Cicerone che ci conferma, nel suo De legibus , come il potere del comandante non
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fosse altro che l’espressione della legge divina nei confronti degli uomini, senza il
quale non poteva esistere nessuna comunità o Stato .
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Pertanto, l’aspetto sacrale dell’imperium conferito ai consoli e ai magistrati
consentiva loro di disporre al di fuori del pomerium dei legionari e di inf iggere loro
punizioni brutali , negando il diritto di provocatio avverso la pena di morte loro
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inf itta. tale garanzia sarà poi concessa, ristabilendo la parità del trattamento del cit-
tadino in arma a quello in domi, all’inizio del I secolo a.C. dalle leges porciae.
2 Cicerone, De legibus, 3.1.3.
3 Cicerone, De legibus, 3.3.10.
4 Valgano come esempi l’immediata condanna a morte dei propri f gli da parte sia del dittatore Aulo
Postumio (riportata da Livio, ab Urbe Condita, 4.29), sia del console tito Manlio (Livio, ab Urbe
Condita, 8.7-8), o la decimazione, inf itta ai legionari fuggiti dall’assedio di Veio all’inizio del IV seco-
lo dal dittatore Marco Furio Camillo (Livio, ab Urbe Condita, 5.19).
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