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IL TASER TRA ESIGEnzE dI SIcUREzzA E TUTELA dEI dIRITTI fondAmEnTALI: RIfLESSIonI




                    In una seduta del Consiglio dei ministri del novembre 2019, il Ministero della
               Salute ha espresso rilievi tecnici su possibili rischi cardiaci legati al taser, legati a
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               potenza, durata e sede dell’impulso elettrico . Il Tavolo tecnico interforze, consul-
               tando il Consiglio Superiore di Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità, ha stabilito
               che la scarica elettrica non deve: superare i cinque secondi di durata; essere ripetuta
               senza intervallo; superare una potenza massima prestabilita.
                    L’operatore inoltre deve seguire almeno cinque passaggi obbligatori prima del-
               l’uso del taser, che si può sintetizzare in questo modi: individuazione del pericolo: valu-
               tare se vi è una minaccia reale; dichiarazione: comunicare chiaramente alla persona di
               essere  armato  con  un  dispositivo  elettrico;  esposizione  dell’arma:  mostrare  il  taser
               all’obiettivo; warning arc: attivare la scossa come avvertimento visivo, senza sparare;
               uso ef ettivo: solo se i passaggi precedenti non hanno dissuaso il soggetto pericoloso.

               8.  Casi pratici
                    L’uso del taser in Italia e all’estero ha assunto rilievo mediatico soprattutto a
               seguito di numerosi episodi emblematici. In realtà la questione è inquadrata all’in-
               terno di una cornice metodologicamente rigorosa. L’analisi non si limita all’accer-
               tamento di nessi causali, ma valuta condizioni multivariate, quali patologie, assun-
               zione di sostanze, sindrome da delirio eccitato, cadute conseguenti alla scarica che
               rendono complessa una lettura univoca degli esiti.
                    Appare chiaro quindi come la responsabilità giuridica penale, civile e disciplina-
               re non possa essere esaurita nella sola verif ca del legittimo utilizzo, ma debba include-
               re: la valutazione preventiva del rischio individuale (esempio cardiopatici, soggetti in
               stato eccitatorio acuto); l’adeguamento dei protocolli, compresa la presenza immedia-
               ta di personale medico o di def brillatori portatili; la documentazione puntuale (body-
               cam, file log, report motivazionale) per ricostruire tempestivamente i fatti.

               9.  Il taser nel diritto comparato
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                    L’analisi comparata mostra approcci molto diversi .
                    ➣ Stati Uniti: il taser è ampiamente diffuso nelle forze di Polizia, ma ha gene-
               rato un elevato numero di contenziosi civili e accuse di uso eccessivo della forza.
               Diversi Stati hanno introdotto linee guida restrittive;
                    ➣ Regno Unito: il taser è considerato arma da fuoco ai sensi del firearms Act
               1968; l’uso è consentito solo a personale addestrato e in situazioni di minaccia
               immediata;

               22 Vedere nota 12.
               23 Per un approfondimento A. Albano, Il Taser. Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione
                  fisica, Torino, giappichelli, 2022.

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